Il diniego di cittadinanza resiste ai precedenti archiviati per prescrizione (TAR Lazio n. 12760 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la valutazione amministrativa della condotta dell’istante si pone su un piano distinto e autonomo rispetto all’accertamento penale: i fatti storici, ancorché definiti con archiviazione per prescrizione, e non equiparabile ad assoluzione, restano legittimamente valorizzabili quali indicatori dell’indole e della personalità del richiedente, in quanto espressivi della sua inaffidabilità. Il requisito del “periodo di osservazione” decennale ha natura qualitativa, non meramente quantitativa, e impone la dimostrazione di un comportamento senza mende, sicché il diniego fondato su pregiudizi reiterati. (TAR Lazio, Sez. V bis, n. 12760 del 2026)

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana nel 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione, a conclusione del procedimento, emanava un decreto di rigetto nel 2022, dando rilievo a plurime risultanze penali, risalenti al periodo 2006-2011, per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, minaccia, danneggiamento, lesioni personali e appropriazione indebita.

A seguito della comunicazione dei motivi ostativi, l’interessato presentava osservazioni, ritenute non idonee a superare il negativo apprezzamento. Nel ricorso, il richiedente lamentava la violazione di legge e il difetto di motivazione, sostenendo che gli addebiti fossero stati tutti archiviati per prescrizione e che, in assenza di condanna, non potessero fondare il diniego. Il Ministero dell’Interno si costituiva per chiedere il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, affermando che i pregiudizi penali — per la loro reiterazione e natura — manifestano un’indole refrattaria al rispetto delle regole di convivenza, sintomatica di un particolare disvalore rispetto ai valori dell’ordinamento. Ha precisato che la valutazione dell’Amministrazione non è atomistica ma globale e sintetica, volta a esprimere un giudizio prognostico sulla personalità del naturalizzando.

La motivazione si sofferma sul principio della pluriqualificazione del fatto giuridico: lo stesso comportamento può ricevere differente qualificazione nei diversi settori dell’ordinamento, così che l’esito penale non condiziona la valutazione amministrativa, la quale mira a verificare il grado di assimilazione dei valori fondanti della Comunità.

Valorizzando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha escluso che la prescrizione possa giocare in favore del ricorrente, atteso che essa non equivale ad assoluzione e non elimina la rilevanza del fatto storico come indicatore di inaffidabilità. La valutazione amministrativa, diversamente da quella penale, richiede la sussistenza di un semplice fondato sospetto, in ragione del quid pluris rappresentato dall’attribuzione dei diritti politici e dall’irrevocabilità della concessione.

Il Collegio ha infine stigmatizzato lo stabile inserimento sociale ed economico del richiedente quale condizione ordinaria e necessaria, ma non sufficiente, per la naturalizzazione, essendo il requisito decennale di residenza da intendersi anche in senso qualitativo quale periodo di osservazione per la dimostrazione di una condotta senza mende, con valutazione prognostica di piena adesione ai valori repubblicani. Il ricorso, pertanto, è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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