Annullamento dell’ordine di demolizione: improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in caso di nuovo provvedimento sanzionatorio (TAR Puglia n. 749 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non determina l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, comportando solo un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva. Tuttavia, quando l’amministrazione, dopo il rigetto della sanatoria, adotta un nuovo ordine di demolizione che si sovrappone e sostituisce quello originario, il provvedimento impugnato esaurisce la propria efficacia e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dalla decisione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento, presentava al Comune una SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, comprensivo di un giardino d’inverno e di un locale ripostiglio, ottenendo l’autorizzazione sismica e versando gli oneri concessori. Il Comune, ritenendo le opere abusive, emetteva un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, un’ingiunzione di demolizione. La ricorrente proponeva ricorso straordinario, poi trasposto dinanzi al TAR, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti e chiedendo l’accertamento del proprio diritto a eseguire le opere. Nelle more del giudizio, presentava istanza di accertamento di conformità, respinta dal Comune, che adottava una nuova ingiunzione di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, rilevando che la giurisprudenza prevalente ritiene che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non renda inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma comporti solo un arresto temporaneo della sua efficacia, che riacquista vigore in caso di rigetto della sanatoria. Tale orientamento, tuttavia, non è stato ritenuto applicabile al caso di specie.
Il Collegio ha osservato che il Comune, all’esito del diniego della sanatoria, aveva adottato un nuovo ordine di demolizione che si sovrappone e sostituisce, quanto agli effetti, quello originariamente impugnato. Ne deriva che il provvedimento gravato non può più produrre alcun effetto, avendo esaurito la propria efficacia e non essendo più idoneo a conformare il rapporto amministrativo, con la conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a.
La Corte ha richiamato i requisiti dell’interesse a ricorrere, desumibili dall’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, evidenziando la necessità della personalità, dell’attualità e della concretezza della lesione, nonché l’inutilità di una pronuncia di annullamento che non arrechi alcun vantaggio al ricorrente.
Quanto alla prospettazione della ricorrente, che sosteneva la persistenza dell’interesse all’accertamento del diritto a realizzare le opere in forza della SCIA formatasi per decorso del tempo, il Collegio l’ha respinta, rilevando che la stessa ha impugnato i successivi provvedimenti con separato ricorso, tuttora pendente, nel quale potrà far valere le proprie ragioni, anche in relazione al perfezionamento del titolo abilitativo.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito in rito della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.