Accesso agli atti ispettivi: interesse qualificato anche in assenza di provvedimenti sanzionatori (TAR Puglia n. 753 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo vanta un interesse qualificato e attuale ad accedere integralmente ai documenti utilizzati dall’amministrazione, ivi compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione del potere di vigilanza, a prescindere dall’eventuale esito negativo dell’accertamento. Non sussiste un diritto all’anonimato del segnalante, salva la dimostrazione di una specifica esigenza di tutela della riservatezza. L’istanza di accesso difensivo non richiede l’allegazione puntuale della situazione giuridica da tutelare, essendo sufficiente la prospettazione non implausibile dell’utilità della documentazione richiesta. L’istanza non è esplorativa quando individua puntualmente atti specifici di cui si conosce la sussistenza.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente, sottoposta a verifica ispettiva dell’Ispettorato del Lavoro conclusasi nel febbraio 2024 senza l’adozione di provvedimenti sanzionatori, presentava istanza di accesso agli atti del procedimento ispettivo, inclusi gli esposti che ne avevano determinato l’avvio e le dichiarazioni rese dai lavoratori, al fine di verificare l’eventuale provenienza della segnalazione da parte di un proprio socio.

L’Ispettorato respingeva definitivamente l’istanza ritenendo insussistente un interesse giuridicamente rilevante. La società proponeva ricorso, deducendo la violazione della normativa in materia di accesso e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in via preliminare, ha disposto l’estromissione del Ministero del Lavoro, riconoscendo all’Ispettorato, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 149/2015, autonoma soggettività giuridica e la conseguente legittimazione passiva esclusiva in relazione al diniego di accesso impugnato.

Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il principio per cui il soggetto che subisce un controllo ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente i documenti utilizzati, compresi gli esposti che ne hanno determinato l’avvio. Non è invocabile il diritto alla riservatezza per negare l’ostensione del nome del segnalante, non essendo riconosciuto dall’ordinamento un valore giuridico positivo all’anonimato di chi rende dichiarazioni a carico di terzi, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1199/2026 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4150/2024.

La circostanza che la vigilanza non abbia avuto esito sanzionatorio è stata ritenuta ininfluente, poiché le cause di esclusione del diritto di accesso sono esclusivamente quelle stabilite dall’art. 24 l. n. 241/1990. Il Collegio ha quindi escluso la natura esplorativa dell’istanza, che risultava sufficientemente delimitata avendo ad oggetto una specifica documentazione, superando l’eccezione della genericità dell’interesse difensivo.

La prospettazione della ricorrente, volta a verificare condotte di soci potenzialmente lesive degli accordi societari e a valutare iniziative giurisdizionali, è stata considerata ragionevole e plausibile, integrando il requisito della strumentalità richiesto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Il TAR ha pertanto ordinato all’Ispettorato l’esibizione integrale della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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