Cessata la materia del contendere per adempimento: condanna alle spese con attribuzione all’antistatario (TAR Puglia n. 737 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto accredito delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata dal giudice amministrativo senza necessità di ulteriori accertamenti. La sopravvenuta integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale priva il giudizio del suo oggetto, rendendolo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che segue il criterio della soccombenza virtuale e può essere liquidata in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente interessato dalle procedure di stabilizzazione del personale scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario in data 13 maggio 2025. Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere all’integrale adempimento di quanto statuito e alla corresponsione delle somme dovute. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale non si costituivano in giudizio.
Nelle more del procedimento, il difensore del ricorrente depositava una dichiarazione con la quale rappresentava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato effettuato l’accredito delle somme dovute, e insisteva nella domanda di condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, chiedendo il passaggio in decisione sulla base degli scritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore, ha rilevato che la sopravvenuta esecuzione del giudicato, mediante l’accredito delle somme dovute, aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata, privando il giudizio di ottemperanza del suo oggetto. In tale evenienza, nessun ulteriore accertamento è necessario, poiché la cessazione della materia del contendere discende oggettivamente dall’adempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione giudiziale.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse alla decisione viene meno solo quando l’amministrazione abbia dato compiuta esecuzione al giudicato e la parte non abbia più alcuna utilità da conseguire dal prosieguo del giudizio. La scelta del ricorrente di insistere esclusivamente sulla domanda di spese non impedisce al giudice di dichiarare la cessazione, trattandosi di una statuizione che prescinde dalla volontà delle parti ed è correlata al venire meno dell’oggetto del processo.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento tardivo intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in misura forfettaria e ridotta. La liquidazione è stata effettuata in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’articolo 93 cod. proc. civ., e la somma è stata determinata in € 500,00, oltre accessori come per legge.
Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al rito camerale dell’ottemperanza.
Nota della Redazione
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