Rinvio dell’udienza per riesame in autotutela di DGR in materia di tariffe RSA (TAR Puglia, Sez. II, n. 734 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un procedimento amministrativo di riesame, formalmente avviato dall’amministrazione regionale in relazione ai provvedimenti impugnati, integra i presupposti per il rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso, ove l’attività istruttoria risulti oggettivamente impedita dalla mancata trasmissione di atti essenziali da parte di soggetti terzi e non sia ascrivibile a inerzia dell’amministrazione. Il giudice amministrativo, in tale evenienza, accorda il rinvio per consentire all’amministrazione di valutare l’eventuale integrazione o modifica dei provvedimenti gravati, in una prospettiva di deflazione del contenzioso.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, gestore di residenze sanitarie assistenziali, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la delibera di Giunta regionale n. 527 del 16 aprile 2025, nella parte in cui riduceva la tariffa per tutti i posti letto delle RSA a euro 100,33, nonché gli atti consequenziali dell’ASL di Bari che reiteravano il contenuto della delibera e riducevano il tetto di spesa. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha gravato anche la successiva delibera di Giunta regionale n. 961 del 7 luglio 2025, limitatasi ad abrogare, senza annullarla, la precedente DGR n. 527/2025.
Nelle more del giudizio, la Regione Puglia ha depositato due istanze di rinvio dell’udienza, rappresentando l’avvio di un complesso riesame della disciplina recata dalle delibere impugnate, al fine di deflazionare il contenzioso e di valutare l’eventuale esercizio del potere di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza di rinvio presentata dalla difesa regionale, ritenendo sussistenti i relativi presupposti. Ha valorizzato, in particolare, la nota del 6 maggio 2026 con cui la Regione ha formalmente rappresentato l’avvio di un complesso riesame della disciplina recata dalle delibere impugnate, finalizzato a deflazionare il contenzioso pendente.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che l’attività amministrativa ancora in corso non è frutto di inerzia, ma di un oggettivo impedimento derivante dalla mancata trasmissione di atti essenziali da parte delle ASL, la cui acquisizione è condizione necessaria per il corretto esercizio del potere di autotutela o riforma dei provvedimenti regionali.
In assenza di elementi che facessero ritenere strumentale o dilatoria l’iniziativa dell’amministrazione, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 22 settembre 2026, così da consentire alla Regione di completare l’istruttoria e di assumere le consequenziali determinazioni in ordine ai provvedimenti gravati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.