Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per il debito dell’ente locale (TAR Calabria n. 1070 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria consacrata in un titolo giurisdizionale definitivo. L’ente non può sottrarsi all’adempimento e, se non prova di avere eseguito il provvedimento, secondo l’onere probatorio a suo carico, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente. Il compenso del commissario e le spese di giudizio restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Una banca creditrice aveva ottenuto dal Tribunale di Crotone un decreto ingiuntivo con cui l’ente locale era stato condannato al pagamento di una somma, oltre interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e, in seguito, una sentenza che aveva respinto l’opposizione proposta dal Comune, confermando integralmente il titolo.

La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Il titolo esecutivo era stato notificato, ma l’ente non aveva corrisposto quanto dovuto. Il creditore ha quindi adito il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme e degli interessi secondo il titolo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito i titoli posti a fondamento dell’azione: il decreto ingiuntivo e la sentenza che aveva definito l’opposizione, entrambi divenuti definitivi e notificati. Su questa base ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza previsti dagli artt. 112 ss. del c.p.a.

Il punto centrale è la ripartizione dell’onere della prova. Secondo il Tribunale, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria e deve dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Nel caso concreto l’ente non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento, né si è costituito per contrastare la domanda.

Da ciò il giudice ha tratto la conseguenza dell’accoglimento del ricorso. Ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e ha riconosciuto gli interessi nella misura indicata dai titoli portati all’esecuzione.

Quanto ai tempi, il Collegio ha assegnato all’ente un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. Ha poi previsto il rimedio per l’inerzia: la nomina, quale commissario ad acta, del Segretario Generale di altro Comune, con facoltà di delega, che provvede su istanza della parte ricorrente una volta scaduto il termine. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Infine, il Tribunale ha condannato l’ente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato, delle spese generali nella misura del quindici per cento, di IVA e CPA come per legge, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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