Ottemperanza per il riconoscimento della Carta del Docente ai docenti precari (TAR Sardegna n. 265 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accoglie la domanda diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto di un docente precario al beneficio economico della Carta Elettronica del Docente. L’Amministrazione è condannata a dare esecuzione alla pronuncia, con nomina sin da ora di un commissario ad acta che, in caso di persistente inerzia, provveda in via sostitutiva all’adozione degli atti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso. La natura seriale del contenzioso in materia e la standardizzazione dell’attività difensiva costituiscono criteri equitativi idonei a giustificare una riduzione dei compensi professionali da porre a carico dell’Amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione ma non aveva ricevuto alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 12 marzo 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Cagliari del 16 ottobre 2025. Il ricorso era stato ritualmente notificato il 22 dicembre 2025, risultando quindi inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ha conseguentemente disposto che il Ministero dia piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta del Docente alla ricorrente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte, potendo ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente ma, considerata la natura estremamente seriale del contenzioso in materia e l’attività difensiva ripetitiva svolta in un’unica udienza per quattordici cause identiche, ha ritenuto equo ridurle a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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