Parere del Comitato minori stranieri acquisibile d’ufficio dalla Questura (TAR Veneto n. 344 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato per i minori stranieri richiesto dall’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 costituisce fase endoprocedimentale facente capo all’amministrazione procedente, non formalità posta a carico dell’istante. Ne deriva che la Questura deve acquisirlo d’ufficio, in applicazione del principio inquisitorio espresso dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, corroborato dall’art. 16 legge n. 241/1990. È pertanto illegittimo il provvedimento di archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno fondato unicamente sulla mancata produzione, da parte del richiedente, del parere favorevole del Comitato. Nella specie, inoltre, l’omessa traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero non ne determina l’illegittimità, legittimando soltanto la rimessione in termini per l’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, aveva ottenuto dalla Questura un titolo di soggiorno per affidamento, con scadenza nell’ottobre 2019. Dopo il compimento della maggiore età, nel luglio 2020 presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione.

Con provvedimento del 10 luglio 2024 il Questore disponeva l’archiviazione dell’istanza, rilevando la mancata integrazione della documentazione richiesta, tra cui il parere del Comitato per i minori stranieri, e desumendone il disinteresse dello straniero. Il ricorso gerarchico al Prefetto veniva respinto con decreto del 18 ottobre 2024. Il ricorrente impugnava quindi entrambi i provvedimenti davanti al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si sostiene che spetti all’amministrazione procedente acquisire d’ufficio il parere del Comitato. I motivi sono fondati.

Il parere positivo del Comitato per i minori stranieri è necessario per il rilascio del titolo di soggiorno in favore del minore non accompagnato divenuto maggiorenne. L’amministrazione aveva però ritenuto che incombesse sull’interessato l’onere di produrlo. Secondo il TAR, tale tesi non trova riscontro nel diritto positivo: la norma nulla specifica sul punto, il che postula l’applicazione del principio inquisitorio che permea l’agere amministrativo.

Il riferimento è all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, che impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti e disporre gli atti necessari all’istruttoria. A conferma, l’art. 16 legge n. 241/1990 stabilisce che gli organi consultivi rendono i pareri obbligatoriamente richiesti entro venti giorni, implicando che la richiesta provenga dagli uffici pubblici. Il Collegio richiama inoltre la circolare ministeriale del 24 febbraio 2017 e la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Piemonte, sez. I, 5 maggio 2022, n. 424), secondo cui il pronunciamento del Comitato è fase endoprocedimentale facente capo all’amministrazione, non formalità a carico dell’istante.

È quindi illegittimo il provvedimento di archiviazione fondato sulla mancata esibizione del parere, dovendo la Questura acquisirlo ex officio. Per lo stesso motivo è illegittimo anche il decreto prefettizio che ha confermato il provvedimento.

Non è invece accolta la censura basata sull’art. 13 legge n. 47 del 2017: i periodi finali da esso introdotti nell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 sono stati soppressi dall’art. 1, comma 1, lett. n-bis), d.l. n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018. Quanto alla mancata traduzione, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, n. 4389 del 2020) nega che essa determini l’illegittimità dell’atto, consentendo soltanto la rimessione in termini. Il quarto motivo è assorbito. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti e salvezza degli ulteriori atti dell’amministrazione, tenuta alla verifica dei presupposti in sede di riesercizio del potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *