L’omessa ostensione documentale fonda l’accesso ex art. 116 c.p.a. e impone l’incombente istruttorio (TAR Puglia n. 730 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. è fondata quando la richiesta documentale, pur estesa, non è esplorativa ma si ricollega all’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione e alla parzialità della documentazione acquisita. L’obbligo di esibizione sussiste ove non emergano ragioni ostative e i documenti siano indispensabili per lo svolgimento delle difese. In presenza di fatti sopravvenuti che possano incidere sulla controversia, il giudice amministrativo dispone incombenti istruttori al fine di verificare l’esistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la nota del 22.6.2020 con cui l’AGEA comunicava l’annullamento dei titoli PAC dalla stessa detenuti, perché “indebitamente attribuiti“, richiedendo la restituzione di somme relative alle campagne 2012-2018. L’amministrazione contestava l’utilizzo di un contratto di comodato del 2011 per rivalutare i titoli su terreni concessi a terzi, poi ritrasferiti alla ricorrente. Quest’ultima proponeva motivi di ricorso avverso il diniego di accesso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza istruttoria e l’intervenuta prescrizione quadriennale ex art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In corso di giudizio la ricorrente depositava una memoria con cui segnalava due documenti sopravvenuti: la sopravvenuta archiviazione ministeriale degli atti inerenti al processo verbale della Guardia di Finanza del 13.7.2017 e una consultazione aggiornata del portale SIAN, dalla quale risultava l’avvenuto recupero in compensazione delle somme contestate. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha ritenuto la causa non matura per la decisione, disponendo un incombente istruttorio nei confronti dell’AGEA. La circostanza sopravvenuta dell’archiviazione ministeriale del processo verbale di constatazione — che la ricorrente indica come unico presupposto dei provvedimenti sanzionatori — impone di verificare se essa possa incidere sull’annullamento dei titoli e sulla restituzione delle somme, ovvero se l’amministrazione abbia adottato un provvedimento di autotutela o altra determinazione rilevante.

Quanto all’istanza di accesso, il tribunale ne ha rilevato la fondatezza, non emergendo ragioni ostative né dalle allegazioni dell’ente né dalla difesa svolta. La richiesta, depositata in data 6.7.2020, riguardava lo storico dei titoli, i provvedimenti sulle compensazioni dal 2012 al 2020 e gli atti istruttori dei procedimenti di annullamento e sospensione. Tali documenti non risultavano depositati in giudizio, né l’amministrazione aveva fornito riscontro.

Il tribunale ha escluso il carattere esplorativo della richiesta, osservando che l’ampiezza della formulazione — comprensiva di “ogni eventuale provvedimento utile” — trova giustificazione proprio nell’assenza di riscontro e nella parzialità della documentazione acquisita, che non consente di ricostruire il quadro istruttorio completo. Di conseguenza ha accolto la domanda ex art. 116 c.p.a., ordinando l’esibizione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni, con il limite dell’utilizzo esclusivo per la difesa in giudizio, trattandosi di atti verosimilmente coperti da segreto istruttorio.

La pronuncia combina quindi l’accoglimento dell’istanza di accesso con la necessità di approfondire, mediante relazione dell’AGEA, l’incidenza dei fatti sopravvenuti sulla controversia, fissando l’udienza di prosecuzione del giudizio al 9 novembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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