Progressione verticale in deroga: il criterio della maggiore età anagrafica non lede il fumus (TAR Puglia n. 267 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle procedure di progressione verticale del personale degli enti locali, la disciplina regolamentare che riservi il criterio preferenziale legato alla maggiore età anagrafica alle sole procedure transitorie in deroga ex art. 13, comma 6, C.C.N.L. 16.11.2022 non appare, ad un primo esame proprio della fase cautelare, incoerente con la finalità di valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata dal personale interno. La scelta di differenziare i criteri tra progressioni ordinarie e transitorie non integra, di per sé, un evidente fumus di illegittimità. Ne consegue che, in presenza di un dipendente già in servizio che aspira a una progressione, non si configura il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la sospensione cautelare degli atti impugnati.
Il Fatto
Il Comune di Polignano a Mare indiceva una selezione interna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo mediante progressione verticale in deroga, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del C.C.N.L. 16.11.2022, riservata al personale dell’area degli istruttori. Con la determina dirigenziale n. 112 del 27.02.2026, l’ente approvava la graduatoria definitiva, nominando vincitrice una dipendente. La ricorrente, anch’essa partecipante alla procedura, impugnava la graduatoria, l’avviso di selezione e il regolamento comunale sulla progressione tra aree, nella parte in cui prevede che, a parità di punteggio, la preferenza sia accordata al candidato di maggiore età anagrafica per le procedure transitorie.
La ricorrente chiedeva, in via cautelare, la sospensione degli atti e l’accertamento del proprio diritto a essere nominata vincitrice. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare, richiamando l’art. 55 cod. proc. amm. e valutando i due requisiti tipici della tutela cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Sul primo profilo, il Collegio ha osservato che la disposizione regolamentare impugnata (art. 9) distingue il criterio preferenziale legato all’età anagrafica tra le progressioni ordinarie e quelle transitorie in deroga, applicandolo solo a queste ultime. Secondo il TAR, tale differenziazione non appare di per sé incoerente con la finalità che connota le procedure in deroga, ossia la valorizzazione del personale in possesso di una maggiore esperienza lavorativa maturata nell’ente. La scelta del legislatore contrattuale e regolamentare di privilegiare il candidato più anziano proprio nelle procedure transitorie risponde, ad un primo esame, alla logica di dare priorità a chi ha prestato servizio più a lungo.
Quanto al periculum, il TAR ha rilevato che la ricorrente è una dipendente già in servizio presso l’amministrazione comunale, essendo la procedura di progressione verticale rivolta al personale interno. In tale contesto, l’eventuale lesione derivante dall’esclusione dalla graduatoria finale non assume i caratteri della gravità e irreparabilità che giustificano la concessione di una misura cautelare, non essendo ravvisabile un vulnus immediato alla sfera giuridica della ricorrente tale da non poter essere ristorato all’esito del giudizio di merito.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza, compensando le spese della fase cautelare tra le parti.
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Nota della Redazione
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