Archiviazione per tardiva trasmissione del contratto di soggiorno: natura vincolata del provvedimento (TAR Puglia n. 686 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La trasmissione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato oltre il termine perentorio fissato dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 determina l’archiviazione della pratica, non essendo configurabile alcuna discrezionalità amministrativa in capo allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il provvedimento di archiviazione ha natura vincolata e, pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge 241/1990, non è annullabile per vizi formali quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La tardività non può essere superata in assenza di allegazione e prova di cause di forza maggiore o impedimenti oggettivi non imputabili.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva archiviato la pratica di stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. L’amministrazione motivava l’archiviazione richiamando la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998. La trasmissione era avvenuta in data 25.04.2026, successivamente al termine perentorio del 24.04.2026. Avverso tale esito la parte ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo l’illegittimità del provvedimento per manifesta illogicità e arbitrarietà.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il termine per la trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto riveste carattere perentorio, essendo espressamente stabilito dalla normativa in materia di immigrazione. L’inosservanza di tale termine comporta, quale conseguenza diretta, il diniego o l’archiviazione della pratica relativa al permesso di soggiorno. Nel caso di specie, la tardività della trasmissione risultava pacifica, essendo avvenuta il giorno successivo alla scadenza del termine.

Il Collegio ha quindi escluso che la parte ricorrente avesse dedotto e dimostrato l’esistenza di cause di forza maggiore o di impedimenti oggettivi non imputabili, che avrebbero reso impossibile il rispetto del termine. Tale allegazione, puntualmente richiesta dal quadro normativo, non era stata svolta né in sede procedimentale né in sede giurisdizionale.

Quanto alle censure formulate avverso il provvedimento, il TAR ha applicato il principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge 241/1990, evidenziando che il provvedimento di archiviazione non è annullabile qualora il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. La natura vincolata del provvedimento, conseguente all’inosservanza di un termine perentorio stabilito dalla legge, esclude che i vizi dedotti possano incidere sulla sua legittimità sostanziale.

La manifesta infondatezza della domanda ha inoltre escluso i presupposti per l’ammissione al patrocinio, mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e del contenuto delle difese. Il ricorso è stato conseguentemente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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