Il decorso dei termini perentori della VIA determina l’obbligo di provvedere e il rimborso del 50% dei diritti istruttori (TAR Puglia n. 508 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria ai sensi dell’art. 25, comma 7, del medesimo decreto. Decorso inutilmente il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23 (o quello di 30 giorni dalla conclusione della consultazione), senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC abbia espresso il parere, si configura un’inerzia illegittima dell’Amministrazione, con conseguente obbligo di concludere il procedimento. Il mancato rispetto dei termini del comma 2-bis determina altresì, quale conseguenza diretta e automatica, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, che configura una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un’istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico di potenza complessiva pari a 70,4 MW. Dopo la pubblicazione del progetto e lo svolgimento della consultazione pubblica, l’istruttoria si era arrestata presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, senza che quest’ultima si fosse pronunciata.

A fronte della permanenza di tale inerzia, nonostante le diffide presentate dalla società, quest’ultima aveva agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento, nonché per il riconoscimento del diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricordato il carattere perentorio dei termini del procedimento di VIA, come stabilito dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, nonché l’inderogabilità della disciplina del Codice dell’ambiente ai sensi dell’art. 3-bis dello stesso decreto. Da tale premessa consegue che il superamento dei termini indicati dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 integra un’ipotesi di inerzia censurabile in capo all’Amministrazione.

Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la fase di consultazione pubblica era stata rinnovata il 4 marzo 2024 in seguito all’acquisizione delle integrazioni documentali, sicché i termini di 30 giorni dalla conclusione della consultazione e di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione risultavano ampiamente decorsi senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avesse espresso la propria determinazione. Tale stasi procedurale ha legittimato l’accoglimento del ricorso, con contestuale ordine alle Amministrazioni resistenti di provvedere nei termini indicati in motivazione.

Quanto alla domanda restitutoria, il Collegio ha richiamato l’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che, nei casi di mancato rispetto dei termini del comma 2-bis, sia rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria. Tale norma configura una speciale figura di indennizzo per il ritardo procedimentale rispetto a quella generale di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, della l. n. 241/1990. Il diritto al rimborso è stato riconosciuto quale conseguenza diretta e automatica dello spirare del termine perentorio, con condanna del MASE alla restituzione della somma nella misura del 50% di quanto versato, previa verifica dell’importo originariamente corrisposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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