Veicoli abbandonati e ordine di rimozione: onere probatorio sul proprietario (TAR Piemonte n. 1024 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di veicoli giacenti su area pubblica o privata in evidente stato di abbandono, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 è astrattamente adottabile, poiché il veicolo fuori uso costituisce rifiuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 209/2003. La qualificazione di un mezzo come veicolo d’epoca o di interesse storico o collezionistico non esclude di per sé quella di rifiuto, ove difetti la sua conservazione in modo adeguato ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. L’ordine di rimozione presuppone però l’accertamento effettivo dello stato di abbandono, che grava sull’Amministrazione: esso va escluso quando il mezzo è ancora marciante e il proprietario ha iscritto al PRA il passaggio di proprietà, manifestando la volontà di continuare ad utilizzarlo. Anche la roulotte in stato di abbandono, pur non rientrando tra i veicoli a motore disciplinati dal d.lgs. n. 209/2003, è rifiuto e può essere rimossa ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

Il ricorrente, affittuario di un terreno destinato ad uso agricolo e a parcheggio privato, vi aveva trasportato quattro mezzi: una Fiat 600, un autocarro Volkswagen, un autocarro Ford e una roulotte. Dopo un sopralluogo della polizia stradale, il Comune ha adottato un’ordinanza di rimozione ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, contestando al ricorrente e alla società proprietaria l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e intimando la rimozione e lo smaltimento presso discarica autorizzata.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 192 citato: i mezzi non sarebbero rifiuti, non rientrando nel concetto di veicolo fuori uso ex d.lgs. n. 209/2003. I due autocarri sarebbero veicoli d’epoca di interesse collezionistico, la Fiat 600 sarebbe priva del motore e la roulotte, per sua natura, sarebbe un mezzo abitativo. Il Comune non si è costituito; il Ministero dell’Interno ha depositato memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di rifiuto. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 209/2003, è veicolo fuori uso anche quello che, ancorché giacente in area privata, risulti in evidente stato di abbandono. Ne deriva che l’ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 è astrattamente adottabile, con richiamo a una consolidata giurisprudenza amministrativa.

Il giudizio si sposta quindi sulla verifica concreta dello stato di abbandono. Per la Fiat 600 e l’autocarro Volkswagen esso emerge dai verbali della polizia stradale: la prima è descritta come priva di parti meccaniche e di carrozzeria e con uno pneumatico mancante; il secondo come in cattivo stato d’uso, con danni di grande entità e privo di targa. Sussistono gli elementi indicativi dell’abbandono e dell’inidoneità a svolgere la funzione propria del mezzo.

Quanto all’autocarro Volkswagen, la tesi del veicolo d’epoca è respinta: oltre alla genericità della deduzione, l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 209/2003 richiede comunque che tali veicoli siano conservati in modo adeguato per non essere considerati rifiuti.

Diversa è la sorte dell’autocarro Ford. Il ricorrente lo ha descritto come ancora marciante e ha iscritto al PRA il passaggio di proprietà, manifestando la volontà di continuare ad utilizzarlo. Manca inoltre, per tale mezzo, il verbale di recupero e di autorizzazione al trasporto presso un centro di demolizione, non prodotto nemmeno dall’Amministrazione comunale, pur onerata ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. Lo stato di abbandono non può quindi ritenersi univocamente accertato.

Sulla roulotte la contestazione riguarda la sua riconducibilità al d.lgs. n. 209/2003, trattandosi di mezzo abitativo. Il Collegio osserva che, pur potendo assumere rilevanza edilizia se installata stabilmente, la roulotte resta ordinariamente un veicolo, incluso quale caravan tra le categorie del D.M. 28.04.2008 e nella classificazione del d.lgs. n. 285/1992. Non costituendo un veicolo a motore specificamente disciplinato dal d.lgs. n. 209/2003, essa, se fuori uso, rientra nella nozione di rifiuto e l’ordine di rimozione può riguardarla.

Il ricorso è pertanto parzialmente accolto: l’ordinanza è annullata limitatamente alla parte relativa all’autocarro Ford. Le spese sono compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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