Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e declaratoria del TAR (TAR Puglia n. 688 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, successiva alla proposizione del ricorso, determina la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata la cessazione della materia del contendere, dichiara il ricorso improcedibile, con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un deposito commerciale di prodotti energetici, impugnava la determinazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della licenza fiscale di esercizio del deposito. Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione della controversia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di cessazione dell’interesse, non residuava alcuna utilità concreta per la parte ricorrente dalla prosecuzione del giudizio. Ha pertanto applicato il disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse.

Il Collegio ha valorizzato la natura processuale della dichiarazione, ritenendola espressione della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente. La cessazione della materia del contendere, ancorché non dipendente da un provvedimento satisfattivo dell’amministrazione, legittima comunque la pronuncia di improcedibilità, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte.

Quanto alle spese, il TAR ne ha disposto la compensazione, considerata la condotta processuale delle parti e la natura della definizione del giudizio, non fondata su una soccombenza sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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