Trasmissione del contratto del permesso di soggiorno, tempestività e responsabilità del consulente (TAR Puglia n. 254 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta per violazione del termine perentorio di trasmissione del contratto, è legittima allorché la parte non documenti l’avvenuto caricamento dell’atto sul portale dell’amministrazione entro la scadenza. La prova della sola trasmissione del contratto al proprio consulente è inidonea a dimostrare la tempestività dell’adempimento. Il consulente incaricato, essendo soggetto riconducibile alla sfera organizzativa del richiedente, espone quest’ultimo alle conseguenze dei propri ritardi od errori, non imputabili all’amministrazione, né idonei a disporre la rimessione in termini per un termine già decorso.
Il Fatto
Una società agricola, quale datore di lavoro, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva archiviato l’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore di un cittadino straniero. La società allegava di aver ricevuto il contratto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e di averlo trasmesso al proprio consulente, ritenendo da tale condotta la tempestività dell’adempimento. La ricorrente, chiesta la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, lamentava l’illegittimità dell’archiviazione per erronea valutazione dei termini di caricamento del contratto sul portale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la domanda cautelare non poteva trovare accoglimento per carenza del fumus boni iuris. In primo luogo, la parte non aveva documentato la trasmissione del contratto al portale dell’amministrazione, limitandosi a provare l’invio al proprio consulente, senza fornire elementi sulla data dell’effettivo caricamento nel sistema. In secondo luogo, la produzione in giudizio non del file .xml ma di una stampa scansionata della posta elettronica trasmessa, con allegati non visibili, ha impedito di verificare il contenuto della trasmissione e la sua data certa.
In terzo luogo, il Collegio ha posto in rilievo che il consulente incaricato è soggetto riconducibile alla sfera organizzativa del richiedente, del quale questi risponde ai fini della tempestività dell’adempimento. Eventuali ritardi o errori dell’operato dell’intermediario non sono imputabili all’amministrazione e non valgono a rimettere in corso un termine perentorio già scaduto.
In ragione di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
Nota della Redazione
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