Deficit istruttorio e motivazionale nel ripristino ex art. 160 d.lgs. n. 42/2004 (TAR Puglia n. 679 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di ripristino e la sanzione pecuniaria irrogati dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 160, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 richiedono un’attività istruttoria che accerti con precisione la natura, la portata, la datazione e la riferibilità soggettiva degli interventi eseguiti su un immobile vincolato. Il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e correlato difetto di motivazione quando l’Amministrazione, pur avendo qualificato le opere come “non in danno” e pur essendo stata sollecitata dal giudice amministrativo a instaurare un contraddittorio tecnico, ometta di confrontarsi con gli elementi tecnici e documentali introdotti dal privato, idonei a incidere sul contenuto della decisione finale. Il vizio inficia l’intero atto, investendo sia l’ordine di ripristino sia la contestuale sanzione pecuniaria, fondati sul medesimo presupposto fattuale.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un immobile vincolato destinato ad attività commerciale, ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni e ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 2.064,00. L’Amministrazione ha contestato sette specifici abusi, in parte riferiti a opere realizzate dopo i lavori autorizzati nel 2001-2002 e in parte a interventi eseguiti sulla base di una CILA del 2021.
La ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, l’incompetenza della Soprintendenza, la carenza dei presupposti applicativi dell’art. 160 del Codice dei beni culturali, la violazione dell’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura di difetto di istruttoria, già evidenziata in sede cautelare e non emendata successivamente. Dalla documentazione in atti emerge che la Soprintendenza, dopo l’ordinanza che aveva disposto un contraddittorio tecnico, si è limitata a convocare la parte e a richiedere genericamente la trasmissione di documentazione, senza specificare i profili fattuali o tecnici da chiarire né gli elementi necessari a superare le contestazioni.
Il Collegio ha rilevato che la controversia non involge solo profili formali ma questioni tecniche decisive, quali la riferibilità soggettiva di alcune opere alla ricorrente o a precedenti gestioni, la datazione effettiva degli interventi e la loro eventuale preesistenza rispetto alla CILA del 2021, la qualificazione edilizia delle opere eseguite nel 2021-2022 e la loro incidenza sul bene culturale vincolato.
La relazione tecnica depositata dalla ricorrente è stata valutata come un apporto istruttorio analitico e puntuale, non meramente assertivo, idoneo a incidere sul contenuto del provvedimento finale, in quanto distingueva gli interventi per epoca di realizzazione e per gestione, documentava la preesistenza di alcune opere e qualificava le lavorazioni come manutenzione ordinaria o comunque non strutturali. Anche il corredo fotografico, pur non costituendo prova risolutiva, ha confermato la necessità di un approfondimento tecnico ben più accurato di quello svolto.
A fronte di tale quadro, l’Amministrazione non ha offerto alcuna confutazione tecnica puntuale, né nel provvedimento impugnato né nell’attività successiva all’ordinanza cautelare. Il TAR ha inoltre sottolineato che la stessa Soprintendenza aveva ripetutamente escluso un danno permanente al bene culturale, rendendo ancor più necessario l’approfondimento istruttorio sulla reale natura, portata e imputabilità delle opere contestate.
La sentenza afferma che il vizio istruttorio assume carattere dirimente e inficia l’intero provvedimento, sia l’ordine di ripristino sia la sanzione, fondati sul medesimo presupposto fattuale. Il ricorso è stato accolto con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.