Rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 171 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la pretesa di un’emittente radiotelevisiva locale di ottenere il rimborso per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La posizione giuridica fatta valere ha natura di diritto soggettivo di contenuto patrimoniale, poiché il riconoscimento del rimborso è subordinato al solo accertamento dei presupposti di fatto e al riscontro documentale, senza che al Corecom o alla Regione sia attribuito alcun potere discrezionale nell’an, nel quantum o nel quomodo dell’erogazione. La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non del provvedimento formalmente impugnato.

Il Fatto

L’associazione ricorrente svolge attività televisiva in tecnica digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia. In occasione delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Parlamento europeo e degli organi comunali, l’emittente ha trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi della legge n. 28/2000.

Con delibera n. 18/2024, il Corecom regionale ha rilevato alcune incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente, ritenendole in parte non vere, ed ha escluso i marchi e i palinsesti dell’emittente dal rimborso dei MAG. L’emittente ha impugnato la delibera davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento. La Regione si è costituita in resistenza. Il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ammessi al rimborso e ha prospettato, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha affrontato la questione di giurisdizione secondo il criterio del petitum sostanziale. Non rileva la forma dell’atto impugnato: la giurisdizione si determina in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19966/2023.

Nel caso di specie, la ricorrente rivendica il proprio diritto al rimborso previsto dall’art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000. La norma riconosce un rimborso statale alle emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti gratuitamente, erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dall’emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili. La disciplina attuativa dettaglia la procedura e affida ai Corecom le attività istruttorie finalizzate al rimborso.

Il Collegio osserva che nella controversia non vengono in rilievo contestazioni relative all’esercizio di potestà pubblicistiche, ma esclusivamente questioni di natura patrimoniale. La posizione giuridica fatta valere ha consistenza di diritto soggettivo. Il riconoscimento del rimborso non è condizionato all’esercizio di poteri discrezionali, ma al semplice riscontro documentale dell’effettiva trasmissione dei messaggi.

Il Corecom, investito dell’istanza di rimborso, non disponeva di alcuna discrezionalità amministrativa nell’an o nel quantum. Era tenuto a operare una semplice ricognizione di quanto dichiarato e a procedere alla liquidazione del dovuto sulla base di presupposti e criteri predeterminati ex lege, senza poter ponderare alcun interesse pubblico. Il rimborso costituisce un contributo statale a parziale compensazione del corrispettivo dovuto all’emittente per la diffusione del messaggio elettorale, con determinazione vincolata secondo i criteri analiticamente previsti.

Su tale conclusione converge la giurisprudenza della Corte regolatrice, richiamata dalle Sezioni Unite n. 150/2013, che ha ritenuto devoluta al giudice ordinario la controversia sulla pretesa di un concessionario televisivo locale di ottenere i benefici di cui all’art. 23, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, proprio perché l’amministrazione è chiamata al solo accertamento delle condizioni previste dalla legge, senza valutazioni di opportunità.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con devoluzione della controversia al giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 cod. proc. amm.. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della natura processuale della decisione e del fatto che entrambe le parti costituite avevano ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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