Ottemperanza al giudicato per spese liquidate al procuratore antistatario (TAR Emilia-Romagna n. 14 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando ha ad oggetto la sola parte della pronuncia che condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore che abbia agito quale procuratore antistatario. La statuizione sulle spese instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, senza necessità che la relativa statuizione sia portata ad esecuzione dalla parte rappresentata. Il rimedio dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm. presuppone il decorso inutile del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine, nomina il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore che aveva assistito la parte vittoriosa in due giudizi davanti al Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 845/2024 del 29 ottobre 2024 e n. 5/2025 del 7 gennaio 2025, limitatamente alla parte relativa alla liquidazione delle spese in suo favore quale procuratore antistatario.
Il ricorrente ha dedotto che le pronunce, notificate all’Amministrazione, erano passate in giudicato senza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna avessero provveduto al pagamento. Ha chiesto la condanna al pagamento delle somme liquidate e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato delle pronunce mediante le certificazioni della Cancelleria del Tribunale di Parma e la rituale notificazione delle sentenze, entrambe in data 3 aprile 2025, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Il Collegio ha rilevato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi, ha confermato l’inottemperanza.
Il passaggio centrale riguarda l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per la sola parte della pronuncia relativa alle spese. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la statuizione sulle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente. Tale rapporto legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che tende a conseguire l’utilità negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze, provvedendo al pagamento di quanto dovuto al difensore nella misura ivi stabilita, entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza liquidazione di alcun compenso. Ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto risultante dai giudicati, dal giorno della notificazione a quello dell’adempimento spontaneo o dell’esecuzione in via sostitutiva.
Nota della Redazione
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