Progressioni verticali: modifica sostanziale dei criteri e riapertura dei termini (TAR Marche n. 357 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dei criteri di attribuzione del punteggio in una procedura comparativa per la progressione di carriera straordinaria integra una modifica sostanziale della lex specialis, perché incide sulla valorizzazione delle professionalità acquisite e sulla potenziale platea dei partecipanti. A tale modifica deve conseguire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, in applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e del favor partecipationis. La scelta di modificare l’avviso e di riaprire i termini costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità e del difetto di motivazione. Nell’ambito delle progressioni verticali, la valorizzazione differenziata dell’esperienza maturata nell’ufficio di destinazione è legittima quando coerente con le effettive necessità dell’ente e con la disciplina contrattuale e regolamentare di riferimento.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un ente locale, partecipava a una selezione mediante procedura comparativa ex art. 13, commi 6 e 8, del CCNL 16.11.2022, per la progressione di carriera straordinaria verso un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile. Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 27 novembre 2023; a quella data giungevano due sole domande, tra cui la sua.
Con una determinazione del Responsabile di Area, l’ente modificava l’avviso: precisava che il posto andava ricoperto presso l’Ufficio Economato, riformulava il criterio di punteggio relativo all’esperienza di servizio e posticipava il termine all’11 dicembre 2023. La ricorrente si collocava così in terza posizione, tra gli idonei non vincitori, e impugnava gli atti davanti al TAR, lamentando l’illegittimità della modifica e della riapertura dei termini.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. Sul primo motivo, il TAR ricostruisce il quadro giurisprudenziale richiamato dalla stessa ricorrente, dal quale ricava il principio per cui, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, deve seguire la riapertura dei termini: è sostanziale la modifica che allarga la potenziale platea dei partecipanti.
Nel caso concreto, osserva il Collegio, la modifica non ha riguardato soltanto l’ufficio di assegnazione del vincitore, ma anche i criteri di attribuzione del punteggio. Il nuovo criterio valorizza i soli anni di esperienza maturati nell’ufficio oggetto della procedura, con una diversa ponderazione delle professionalità acquisite. Tale modifica ha dunque carattere sostanziale e ha reso necessaria la riapertura dei termini, a beneficio della trasparenza e del favor partecipationis, consentendo la partecipazione di chi aveva confidato in una diversa valutazione dei titoli di servizio.
La scelta di modificare l’avviso rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è stata adeguatamente motivata con le effettive esigenze dell’ente, in coerenza con la ratio dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, che valorizza esperienza e professionalità tenendo conto delle necessità dell’amministrazione.
Sul secondo motivo, il TAR rileva un errore interpretativo di fondo: la ricorrente confonde il concetto di Area come ex categoria di inquadramento contrattuale con quello di Area come articolazione organizzativa interna. L’art. 3 del Regolamento comunale richiama inequivocabilmente l’Area come categoria contrattuale; l’art. 5 dell’avviso, nel declinare i criteri a2 e a3, si riferisce invece all’articolazione organizzativa, risultando coerente con l’Allegato C al Regolamento sul reclutamento del personale dell’ente.
Il Collegio verifica infine il rispetto dell’art. 13, comma 7, del CCNL 16.11.2022: il peso percentuale attribuito all’esperienza professionale è pari al 55%, quello al titolo di studio al 25% e alle competenze professionali al 20%, tutti superiori alla soglia minima del 20%. Il ricorso è quindi infondato; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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