Acquisizione sanante consumata dal potere commissariale e riqualificazione in ottemperanza (TAR Puglia n. 253 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 resta consumato quando la fase di accertamento delle indennità spettanti al privato sia stata completata da un provvedimento del commissario ad acta, adottato in sede di esecuzione del giudicato e non impugnato. La successiva deliberazione comunale che tenti di rimettere in discussione la determinazione già adottata è lesiva e la relativa domanda di declaratoria di inefficacia, per consumazione del potere e violazione del giudicato, deve essere riqualificata dal giudice amministrativo nelle forme del giudizio di ottemperanza. La tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. resta, tuttavia, subordinata alla ricorrenza dei requisiti della gravità e irreversibilità del pregiudizio, che non sussistono quando il privato sia già munito di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di Foggia, era stata destinataria di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. In sede di esecuzione del giudicato, un commissario ad acta aveva determinato, nel febbraio 2023, l’indennità spettante alla società, completando la relativa fase di accertamento, sebbene senza perfezionare il trasferimento del diritto. Successivamente, il Comune di Foggia adottava una delibera con cui dichiarava nuovamente l’interesse pubblico all’acquisizione e riconosceva un’indennità di importo inferiore (euro 177.137,97), quale debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. d), del TUEL.
Avverso tale deliberazione la società insorgeva, chiedendone l’annullamento e la declaratoria di inefficacia per intervenuta consumazione del potere e violazione del giudicato, nonché la sospensione cautelare dell’efficacia. Il Comune si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha innanzitutto riconosciuto alle censure della ricorrente un “apprezzabile grado di consistenza”. Il potere di acquisizione sanante doveva ritenersi, infatti, quantomeno in parte consumato per effetto dell’intervento sostitutivo del Commissario: il provvedimento del febbraio 2023, pur non avendo trasferito la proprietà, aveva completato la fase di accertamento delle indennità spettanti al privato. Il Comune, non avendo impugnato quel provvedimento, ormai definitivo, non poteva legittimamente tentare, a distanza di oltre due anni, di rimettere in discussione la determinazione già adottata in sede di esecuzione del giudicato.
Quanto al requisito del fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato come la domanda di declaratoria di inefficacia della deliberazione impugnata, per consumazione del potere e violazione del giudicato, dovesse essere riqualificata nelle forme dell’ottemperanza, essendo volta a contestare la mancata esecuzione di una decisione giurisdizionale. In tale sede la parte ricorrente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni con le garanzie difensive e i poteri giurisdizionali propri di quella fase processuale.
Nondimeno, il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del requisito del periculum in mora. Il pregiudizio lamentato non rivestiva i caratteri della gravità e dell’irreversibilità richiesti dall’art. 55 c.p.a., in quanto la società aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, innanzi al Giudice Ordinario. Tale strumento costituiva un’adeguata tutela del credito, senza che la pubblica amministrazione potesse opporre ulteriori eccezioni in fase esecutiva, anche alla luce del giudizio sul fumus già espresso dal Collegio.
In conclusione, il TAR Puglia ha riqualificato il rito nelle forme del giudizio di ottemperanza e ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase.
Nota della Redazione
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