Criterio cronologico e affidamento nella ripartizione dei posti letto psichiatrici (Cons. Stato n. 6695 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio cronologico di presentazione delle istanze non può essere impiegato come criterio selettivo per l’assegnazione di posti letto sanitari quando non sia stato preventivamente esplicitato agli operatori e quando l’amministrazione abbia in precedenza assicurato priorità di valutazione alle strutture già operanti. La pubblica amministrazione che si avvale per lungo tempo di un sistema gestorio, prorogandolo con reiterati contratti ponte e assicurando la considerazione prioritaria delle posizioni coinvolte, non può poi invocare il limite del fabbisogno programmato per disconoscere gli effetti di un’anomalia che essa stessa ha legittimato. L’affidamento qualificato, principio generale dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, risulta leso dal comportamento contraddittorio dell’amministrazione. Il criterio cronologico opera in via residuale e subordinata rispetto alla comparazione dei progetti. Il difetto di motivazione per relationem a nota non allegata né ostesa integra ulteriore vizio.

Il Fatto

La vicenda riguarda una cooperativa sociale ente gestore di una struttura residenziale riabilitativa operante nel settore dell’assistenza psichiatrica in regime misto pubblico-privato, attiva in forza di contratti stipulati con l’azienda sanitaria provinciale. A seguito della chiusura dell’ospedale psichiatrico distrettuale, la Regione e le amministrazioni competenti avevano avviato un percorso di riconversione delle strutture miste verso l’accreditamento definitivo, con termine per la presentazione delle istanze fissato al 2016 e successivamente reiterato.

La cooperativa ha presentato istanza di conversione dell’accreditamento per 20 posti letto in SRP2, ai sensi dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, nel 2016 e nuovamente nel 2019 su richiesta della stessa amministrazione. L’istanza è stata respinta con parere regionale negativo di compatibilità, che aveva applicato il criterio cronologico di trasmissione delle domande da parte dei Comuni. La cooperativa ha impugnato il diniego e gli atti connessi; il TAR Calabria ha accolto il ricorso, annullando il parere negativo e i conseguenti atti favorevoli a terzi, ma respingendo il terzo ricorso per motivi aggiunti. La Regione e il Commissario ad acta hanno proposto appello principale, il Commissario anche appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la persistenza dell’interesse a ricorrere, rilevando che l’accordo transitorio intervenuto nelle more, recepito con DCA n. 7/2025, e il conseguente rilascio del parere di compatibilità in favore dell’appellata costituiscono determinazioni autonome, frutto di una trattativa avviata proprio in conseguenza della sentenza appellata. Tali sopravvenienze non soddisfano la pretesa caducatoria originaria, residuando un interesse della cooperativa a una pronuncia di merito, quantomeno ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. L’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica al consorzio controinteressato è respinta, non incidendo gli atti impugnati sulla sua posizione.

Nel merito, il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità dell’utilizzo del criterio meramente cronologico per l’assegnazione dei posti letto. L’art. 6 del Regolamento attuativo approvato con DCA n. 81/2016 prevede il criterio cronologico solo all’esito della comparazione dei progetti, indicando specifici criteri selettivi; esso assume dunque valore residuale e subordinato. Risulta apodittica l’affermazione che tutte le strutture operassero a parità di condizioni, non emergendo dagli atti alcun effettivo confronto comparativo.

Inoltre, il criterio è stato applicato scorrettamente, facendo riferimento all’ultima istanza del 2019, mera riproposizione facoltizzata di quella già tempestivamente presentata nel 2016. La Regione aveva reiteratamente affermato la priorità delle strutture miste, salvo poi tradire tale intendimento con un sistema selettivo mai precedentemente esplicitato. Il Collegio richiama la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2021, secondo cui l’affidamento è principio generale dell’azione amministrativa, positivizzato dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, tutelabile quando ragionevole e incolpevole. La Regione non può venire contra factum proprium, invocando il limite del fabbisogno dopo aver legittimato e sfruttato una lunga situazione di anomalia.

È confermato anche il difetto di motivazione del parere impugnato, motivato per relationem rispetto a nota non allegata né resa disponibile. La stessa evoluzione fattuale ha sconfessato la natura invalicabile del fabbisogno, avendo la Regione ammesso l’insufficienza del precedente assetto. Entrambi gli appelli sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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