Insufficiente motivazione e omesso preavviso di rigetto nel diniego di impianto pubblicitario (TAR Puglia n. 673 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari non può essere motivato con il generico richiamo alle finalità enunciate nelle norme di un piano generale degli impianti pubblicitari, ma deve dare conto, con riferimento alle risultanze istruttorie, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che sorreggono la decisione. È illegittimo per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 il provvedimento di diniego adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo la garanzia partecipativa funzionale a consentire al privato di formulare osservazioni e a deflazionare il contenzioso. La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale vizia il provvedimento finale ed è invalidante in modo autonomo rispetto all’insufficienza motivazionale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’impiantistica pubblicitaria, impugnava la nota con cui il Comune aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario, sul rilievo che lo stesso sarebbe ricaduto in prossimità di un edificio pubblico e di un’area verde adibita a parcheggio, in contrasto con l’art. 1, comma 3, del P.G.I.P.. Avverso il diniego veniva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, cui la società controinteressata faceva opposizione, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. La ricorrente si costituiva quindi dinanzi al TAR, depositando il ricorso contenente le censure relative alla carenza di motivazione e alla mancata comunicazione dei motivi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato sotto entrambi i profili dedotti. Quanto al primo, ha rilevato che il diniego si contraddistingue per l’insufficienza della motivazione, avendo l’amministrazione operato un generico rinvio a una disposizione del piano e alla circostanza dell’incompatibilità dell’impianto con la vicinanza di zone verdi e edifici pubblici, senza alcuna precisazione che consentisse di desumere gli aspetti critici riscontrati in concreto. In base all’art. 3 legge n. 241/1990, l’obbligo motivazionale non può ritenersi soddisfatto da enunciazioni generiche, richiedendosi invece il riferimento a specifici motivi frutto di un’attenta analisi della fattispecie concreta.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il richiamo a norme di carattere regolamentare, aventi valenza di premessa generale nell’ambito di uno strumento di pianificazione, possa assolvere all’onere di motivazione, non essendo sufficiente negare l’installazione attraverso il riferimento alle finalità del piano medesimo. Sotto il secondo profilo, è stata ravvisata la violazione della garanzia partecipativa di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di comunicare tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha precisato che il preavviso di rigetto consente al privato di articolare osservazioni e di fornire un contributo dialettico, anche in vista di una modifica della decisione finale, costituendo un efficace strumento di deflazione del contenzioso. Nel caso di specie, l’assenza di partecipazione ha impedito alla società di apportare un fattivo contributo, non solo proponendo una localizzazione alternativa degli impianti ma anche evidenziando l’insufficienza delle ragioni del diniego. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta lesiva anche del principio di collaborazione tra amministrazione e privato, tanto più che la ricorrente aveva inviato una nota di precisazioni che il Comune non aveva considerato.
Alla stregua di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento delle note impugnate e condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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