Rifiuto del permesso di soggiorno stagionale annullato per difetto di istruttoria (TAR Puglia n. 279 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di un permesso di soggiorno è illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e per difetto di motivazione quando l’Amministrazione ometta di considerare documenti già trasmessi dall’istante in sede procedimentale, come la dichiarazione di ospitalità, e non indichi con precisione gli elementi mancanti, impedendo all’interessato di regolarizzare la propria posizione. Il provvedimento consequenziale, adottato da altra autorità in quanto atto vincolato al rigetto del provvedimento presupposto, è annullato in via derivata per effetto dell’annullamento di quest’ultimo.

Il Fatto

Una cittadina filippina, titolare di visto di ingresso per lavoro stagionale, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. Il Questore di Brindisi rigettava l’istanza per carenza documentale, ritenendo mancante la dichiarazione di ospitalità. La ricorrente, ricevuto il preavviso di rigetto, trasmetteva via PEC l’integrazione richiesta, ma il diniego veniva comunque confermato. Successivamente, la Questura di Milano dichiarava l’irricevibilità di una diversa istanza presentata tramite kit postale, in quanto atto vincolato al precedente rigetto.

La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti deducendo violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo di aver già trasmesso la dichiarazione di ospitalità richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che la ricorrente aveva prontamente esibito in sede amministrativa la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 d.lgs. n. 286/1998, trasmessa via PEC alla Questura di Brindisi già in data 24 settembre 2024, come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in giudizio. L’Amministrazione, invece, nella comunicazione di avvio del procedimento e nel successivo provvedimento di diniego, aveva erroneamente ritenuto del tutto mancante tale dichiarazione.

La Corte ha altresì evidenziato che la richiesta di integrazione documentale, relativa al modello UNILAV, non specificava il periodo di riferimento che, invece, risultava determinante ai fini del rigetto. Tale carenza di specificità ha violato il principio di buona fede e ha impedito all’istante di regolarizzare la propria posizione, configurando un difetto di istruttoria che inficia il provvedimento finale.

Quanto alle circostanze emerse solo successivamente con il rapporto informativo del 28 maggio 2025, il Tribunale ha precisato che, se fossero state dirimenti, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicarle già in fase procedimentale, consentendo all’interessata di controdedurre.

In ragione dell’accoglimento del ricorso avverso il diniego della Questura di Brindisi, il TAR ha disposto l’annullamento anche del provvedimento della Questura di Milano del 6 maggio 2025, qualificato come atto vincolato al rigetto presupposto, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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