Reiterazione vincolo espropriativo e scioglimento STU: annullamento per motivazione carente e vizio soggetto (TAR Puglia n. 653 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, quando il vincolo originario sia già decaduto, richiede una motivazione rafforzata che dia conto dell’attualità dell’interesse pubblico, della comparazione con il sacrificio imposto ai proprietari e della valutazione delle soluzioni alternative. L’onere motivazionale è tanto più stringente quanto più reiterata è la previsione, e la motivazione per relationem è ammissibile solo se gli atti richiamati contengano un’effettiva e specifica comparazione degli interessi coinvolti. È illegittimo l’atto adottato su proposta di una società di trasformazione urbana rispetto alla quale sia già maturata la causa di scioglimento per decorso del termine di durata, ex art. 2484, comma 1, n. 1, c.c., e la proroga della durata deliberata successivamente non sana retroattivamente il vizio.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di aree nel quartiere di Levante di Bisceglie, impugnava la deliberazione consiliare n. 145 del 23.12.2024 con cui il Comune aveva approvato una variante al progetto di riqualificazione urbana presentato dalla società di trasformazione urbana, reiterando per la terza volta il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarando la pubblica utilità delle opere. Il primo vincolo risaliva al 2002-2003, la seconda reiterazione all’Accordo di Programma del 2010, senza che il procedimento espropriativo fosse mai giunto a compimento nei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso limitatamente al secondo e al terzo motivo, annullando la delibera impugnata e assorbendo il primo. Quanto alla reiterazione del vincolo, ha richiamato l’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e la Corte Costituzionale, sentenza n. 179 del 1999, secondo cui la reiterazione è legittima solo se sorretta da una motivazione congrua e specifica sull’attualità della previsione, tanto più dettagliata quanto più volte essa si ripete. L’esame dei documenti richiamati per relationem dalla delibera ha rivelato che questi documentavano solo l’interesse pubblico, i cambiamenti demografici e i costi aggiornati, senza alcuna comparazione con il sacrificio dei proprietari, alcuna valutazione di alternative localizzative e alcun riferimento all’indennizzo da reiterazione ex art. 39 del D.P.R. n. 327/2001.
Il terzo motivo è stato ritenuto fondato sotto il profilo della inidoneità giuridica della società di trasformazione urbana: l’art. 4 dello statuto fissava la durata al 31.12.2020 e l’art. 2484, comma 1, n. 1, c.c. determina lo scioglimento per decorso del termine con effetto immediato. Alla data della delibera, la STU aveva presentato richieste di variante quando avrebbe dovuto essere in liquidazione, e l’Amministrazione non aveva verificato la persistente capacità del soggetto attuatore. La proroga deliberata il 18.12.2025 non sana retroattivamente il vizio dell’atto del 2024, ma rileva solo ai fini del riesercizio del potere, quale revoca della causa di scioglimento ex art. 2487-ter c.c.
Il quarto motivo è stato respinto: la destinazione ad attrezzature collettive dell’art. 27 delle NTA del PRG costituisce vincolo conformativo, non espropriativo, perché opera come zonizzazione generale e non individua lotti specifici. Il progetto, pur prevedendo medie strutture di vendita, mantiene una funzione collettiva compatibile con la destinazione urbanistica, e l’approvazione non richiedeva variante urbanistica ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale n. 13/2001. Le misure di salvaguardia del PUG adottato non si applicano perché la delibera non è un titolo abilitativo.
Il quinto motivo è stato parimenti respinto: la modifica del progetto non ha alterato l’equilibrio economico complessivo dell’operazione, sussistendo continuità nelle macro-categorie funzionali rispetto al progetto originario, sicché non era necessaria una nuova procedura ad evidenza pubblica. Il riesercizio del potere dovrà comunque assicurare le garanzie partecipative degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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