Incarico di sommozzatore e decorrenza giuridica: il TAR Puglia nega la sospensione (TAR Puglia n. 249 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’incarico di sommozzatore della Polizia di Stato, conferito a seguito di procedura di riqualificazione, costituisce una vicenda autonoma e indipendente rispetto al precedente trasferimento d’ufficio dell’agente, con la conseguenza che la relativa decorrenza giuridica ed economica non può essere fatta retroagire a data antecedente all’esito della procedura stessa. Inoltre, il pregiudizio derivante dalla mancata percezione di un’indennità ha natura meramente economica e non integra il requisito del periculum in mora; parimenti, il danno derivante da una valutazione di titoli in un concorso è da ritenersi meramente ipotetico in assenza di indicazioni sulla posizione in graduatoria.

Il Fatto

Un agente della Polizia di Stato, già in servizio presso la Squadra Sommozzatori, impugnava davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui il Questore di Bari gli conferiva l’incarico di sommozzatore a partire dal 13 febbraio 2026, nonché il decreto ministeriale che dichiarava la perdita di efficacia della precedente sospensione del titolo operativo professionale. Il ricorrente chiedeva che la decorrenza giuridica ed economica dell’incarico fosse retrodatata al 31 luglio 2023, data del suo trasferimento d’ufficio ad altro ufficio, lamentando un pregiudizio sia di natura patrimoniale sia in termini di punteggio per titoli in un concorso per vice commissari.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito dal fumus boni juris. La precedente revoca dell’incarico risaliva al 2019 ed era stata determinata dalla sospensione della qualifica per mancato svolgimento delle immersioni minime previste dalla normativa di settore; tale provvedimento era stato definitivamente confermato dal Consiglio di Stato.

La procedura di riqualificazione, conclusasi solo il 30 gennaio 2026 con il conseguimento dell’idoneità, rappresentava il presupposto necessario per il nuovo conferimento dell’incarico, disposto dal Questore in data 13 febbraio 2026. Secondo il Collegio, pertanto, la nuova nomina costituiva un atto autonomo e indipendente dal trasferimento d’ufficio del 2023, che il ricorrente aveva invece invocato come termine iniziale per la decorrenza degli effetti economici e giuridici.

Il TAR ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora. Quanto all’indennità non percepita, il pregiudizio è stato qualificato come di natura esclusivamente patrimoniale e, come tale, non idoneo a giustificare la misura cautelare. Con riferimento al concorso per 118 vice commissari, il danno è stato definito meramente ipotetico, poiché il ricorrente, risultato idoneo non vincitore, non aveva chiarito la propria posizione nella graduatoria pubblicata il 19 maggio 2026.

In ragione della natura degli interessi coinvolti, il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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