Progettazione unitaria del suolo pubblico in area tutelata e poteri della Soprintendenza (TAR Puglia n. 654 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione della progettazione unitaria delle occupazioni di suolo pubblico in aree sottoposte a tutela storico-paesaggistica è atto amministrativo generale, sicché trova applicazione l’esclusione della disciplina sulla partecipazione procedimentale prevista dall’art. 13 della legge n. 241/1990. La delibera di Giunta comunale che approva siffatta progettazione rientra nella competenza dell’organo esecutivo, purché il regolamento comunale la individui espressamente, in conformità all’art. 42, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 267/2000. Le installazioni di arredi urbani funzionali all’occupazione del suolo pubblico in area vincolata, ove non riconducibili alle tipologie semplici e non rimovibili giornalmente, richiedono la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Le valutazioni circa le modalità di organizzazione delle aree e le prescrizioni progettuali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in assenza di evidenti profili di illogicità o irragionevolezza.

Il Fatto

Gli operatori economici titolari di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, con dehors e arredi mobili, in un tratto di via pedonalizzata – chiusa al traffico veicolare – di una città a rilevanza storico-ambientale, impugnavano la delibera di Giunta comunale che aveva approvato la progettazione unitaria delle occupazioni medesime, nonché il parere della Soprintendenza reso ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 42/2004. I ricorrenti deducevano, tra l’altro, il difetto di competenza della Giunta, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittima sottoposizione delle occupazioni alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza, ritenendo le stesse riconducibili a tipologie semplici di arredo urbano.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente escluso il vizio di incompetenza, rilevando che il regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico qualifica la zona interessata come area di rilevanza storico-ambientale e individua nella Giunta comunale l’organo deputato all’approvazione della progettazione unitaria, determinando anche la relativa perimetrazione. Siffatta previsione regolamentare è stata ritenuta compatibile con il riparto di competenze di cui all’art. 42, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 267/2000.

Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, la pronuncia ha affermato che l’atto impugnato, riguardando in astratto tutti gli operatori economici potenzialmente interessati all’esercizio dell’attività nella zona, riveste natura di atto amministrativo generale e, come tale, è sottratto alla disciplina sull’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, per effetto del richiamo operato dall’art. 13 della medesima legge. Il tribunale ha nondimeno evidenziato come l’amministrazione avesse comunque attivato un confronto partecipativo informale con gli operatori.

Sulla questione centrale dell’assoggettamento della progettazione unitaria al regime autorizzatorio di cui all’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, il collegio ha osservato che il regolamento comunale del 2011 subordinava l’esclusione dall’autorizzazione alla duplice condizione che gli elementi di arredo urbano fossero riconducibili alle cd. tipologie semplici, senza significativo impatto visivo sul bene tutelato, e che fosse assicurata la rimovibilità giornaliera delle installazioni al termine dell’esercizio. Tali condizioni, nel contesto urbano interessato, non si erano mai verificate, rendendo quindi obbligatoria l’acquisizione del parere della Soprintendenza. La necessità della progettazione unitaria è stata, inoltre, ricondotta all’esigenza di individuare nuove tipologie di arredo compatibili con il recupero della pavimentazione storica in pietre basaltiche di pregio.

Infine, il tribunale ha ritenuto infondati i motivi incentrati sui pretesi difetti istruttori e motivazionali del parere della Soprintendenza, trattandosi di censure che investono il merito delle scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazione, sulle quali gli operatori economici non vantano alcun titolo a interferire. Parimenti infondato è stato considerato il motivo concernente l’irragionevolezza della disciplina transitoria, atteso che il regolamento comunale prevede espressamente che il periodo transitorio di diciotto mesi decorra dall’approvazione definitiva della progettazione unitaria, così da riallineare le scadenze dei titoli autorizzativi e consentire un passaggio graduale al nuovo sistema.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *