Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro: accoglimento del ricorso in ottemperanza (TAR Puglia n. 648 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza dell’ottemperanza emessa ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, deve essere accolta ove non risulti l’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. In presenza di un persistente inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità di una successiva protrazione dell’inadempimento. In tale evenienza, la liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, con attribuzione diretta al difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto di parte ricorrente a determinate somme a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tale sentenza, una volta passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che, dalla documentazione agli atti, non risultava l’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza del titolo giudiziale, rilevando la sussistenza di un inadempimento dell’Amministrazione intimata.
Sulla base di tale accertamento, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga anche dopo la scadenza del termine assegnato. Tale decisione è motivata dalla constatazione che, in casi omologhi, i ritardi esecutivi dell’Amministrazione erano dipesi da mere carenze di organico e non da una volontà elusiva del giudicato.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura fissa, in favore del difensore costituito, che si è dichiarato antistatario. Ha altresì disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine al pregresso inadempimento.
Nota della Redazione
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