Nullità della notifica e rinnovazione d’ufficio (TAR Lombardia n. 2479 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, anziché alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cui l’art. 1 del R.D. n. 1611/1933 attribuisce il patrocinio obbligatorio delle amministrazioni statali. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a., nella parte in cui subordinava la rinnovazione alla valutazione che l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante, il giudice amministrativo, in caso di mancata costituzione del destinatario, ordina d’ufficio la rinnovazione della notifica entro termine perentorio di dieci giorni, senza alcuna delibazione sulla imputabilità dell’esito negativo al notificante.

Il Fatto

Due società a responsabilità limitata impugnavano dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di revoca. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti venivano notificati alla Prefettura U.T.G. di Lodi — quale amministrazione intimata — all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, e non alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, che per legge esercita il patrocinio obbligatorio delle amministrazioni statali. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale rilevava d’ufficio il vizio della notifica.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia premette che la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti era stata eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Interno, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, unico soggetto legittimato a ricevere la notifica per conto della Prefettura U.T.G. di Lodi, ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 1611/1933. Tale modalità rende la notifica nulla per violazione delle regole sul patrocinio obbligatorio delle amministrazioni statali.

Il Collegio richiama quindi la sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui condizionava l’ordine di rinnovazione della notifica nulla alla valutazione giudiziale che l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante. Con tale espunzione, il giudice amministrativo non deve più accertare la sussistenza di tale presupposto soggettivo, ma è tenuto a ordinare la rinnovazione in ogni caso di nullità della notifica cui non abbia fatto seguito la costituzione del destinatario.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ritiene di dover ordinare alle ricorrenti la rinnovazione della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, disponendo la fissazione di una nuova camera di consiglio per la trattazione della controversia. Viene altresì disposta l’oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE n. 679/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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