Sospensione cautelare facoltativa dal servizio e sindacato cautelare del TAR (TAR Puglia n. 248 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio di un dipendente pubblico, disposto dall’amministrazione in pendenza di procedimento penale e disciplinare, ha natura cautelare e non sanzionatoria. La sua durata può essere predeterminata e prorogata nei limiti di legge, in correlazione con l’esito del processo penale. In sede di giudizio cautelare, la valutazione del danno grave e irreparabile ex art. 55 cod. proc. amm. deve tenere conto della natura del provvedimento impugnato e della ristorabilità delle conseguenze economiche e professionali all’eventuale esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
Un docente universitario impugnava il decreto rettorale del 12 febbraio 2026, con cui l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” aveva disposto la proroga per un ulteriore anno della sospensione cautelare facoltativa dal servizio, già applicata con precedente provvedimento del 14 febbraio 2025. La sospensione era stata adottata in pendenza di un procedimento disciplinare, a sua volta sospeso fino alla definizione del giudizio penale in corso.
Il ricorrente, premesso che avverso il provvedimento originario pendeva già altro ricorso, chiedeva al TAR la sospensione dell’efficacia del nuovo decreto di proroga, deducendone l’illegittimità e la lesività sotto il profilo economico e professionale. L’Università si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026, ha preliminarmente valutato il fumus boni juris con riferimento specifico al provvedimento di proroga. I giudici hanno ritenuto che il decreto impugnato presenti le seguenti caratteristiche: sia stato adottato in pendenza di un procedimento disciplinare avviato e contestualmente sospeso in attesa della definizione del processo penale; abbia natura cautelare e non sanzionatoria, essendo funzionale alla tutela dell’interesse pubblico in pendenza di accertamenti penali; abbia una durata predeterminata, ampiamente inferiore al limite massimo previsto dalla legge; risulti chiaramente correlato all’esito definitivo del procedimento penale.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. Le conseguenze negative lamentate dal ricorrente — di natura economica e attinenti allo svolgimento dell’attività di insegnamento — sono state considerate ristorabili all’esito eventualmente favorevole del giudizio penale e del procedimento disciplinare.
I giudici hanno inoltre valorizzato la circostanza che la situazione pregiudizievole si era già instaurata da oltre un anno in relazione al provvedimento impugnato con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, senza che ciò configurasse un aggravamento idoneo a mutare la valutazione di non irreparabilità del danno.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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