Ordinanza di demolizione valida anche se l’area è sottoposta a sequestro penale (TAR Liguria n. 784 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un’area interessata da abuso edilizio non determina la nullità né l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che la attinge: la misura cautelare impedisce soltanto temporaneamente l’esecuzione del ripristino, con esonero dalla sanzione per mancata ottemperanza all’ingiunzione di cui all’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, ma non ne preclude l’adozione. L’obbligo reale del proprietario di demolire le opere abusive sussiste a prescindere dalla sua qualità di autore dell’abuso e dall’accertamento del dolo o della colpa: la sanzione demolitoria è legittimamente emanata nei confronti del proprietario anche se incolpevole, mentre il profilo soggettivo rileva soltanto ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune intimava la demolizione di una strada realizzata abusivamente su un terreno di sua proprietà, con rimessione in pristino dei luoghi. L’abuso era stato commesso da altro soggetto, nei cui confronti pendeva processo penale, che aveva invaso illecitamente anche la proprietà del ricorrente, a sua insaputa.

Il proprietario deduceva la nullità dell’ordinanza per l’esistenza di un sequestro penale sulle aree interessate, la propria estraneità alla condotta illecita come causa di esenzione dall’ordine di demolizione e l’illegittimità dell’adozione di ordinanze separate per ciascuna delle proprietà coinvolte, a fronte dell’unitarietà della fattispecie illecita. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale rigetta il primo motivo richiamando la giurisprudenza consolidata per cui il sequestro dell’immobile abusivo non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma soltanto l’eventuale differimento del termine per la rimessa in pristino, decorrente dal dissequestro. L’obbligato ha l’onere di richiedere all’autorità giudiziaria penale l’autorizzazione a demolire secondo la procedura di cui all’art. 85 disp. att. c.p.p.: solo il rigetto dell’istanza giustificherebbe il factum principis inibitorio dell’ordine e dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale.

Quanto al secondo motivo, il Collegio afferma che l’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso. Gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria a prescindere da dolo, colpa o buona fede del proprietario, mentre il profilo soggettivo dell’incolpevolezza rileva solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. In ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato di aver attivato tutte le iniziative idonee a costringere l’autore dell’abuso al ripristino.

Il terzo motivo è infondato perché nessuna norma vieta l’adozione di provvedimenti separati per ciascuna area interessata: tale modus procedendi risulta anzi rispettoso delle singole posizioni soggettive, consentendo a ciascun inciso di far valere le peculiarità della propria situazione. L’unitarietà dell’illecito è richiamabile solo ai fini della valutazione di sussistenza e gravità dell’abuso, non per imporre un’unica procedura sanzionatoria.

Il rigetto della domanda impugnatoria comporta il rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno. Le spese di lite sono compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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