Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Puglia, Sez. I, n. 193 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione sia rimasta inadempiente oltre il termine assegnato dalla sentenza, il giudice può nominare un commissario ad acta perché provveda in luogo dell’amministrazione stessa. La scelta del commissario può cadere su un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, trattandosi di soggetto funzionalmente idoneo a realizzare l’esecuzione del giudicato. Il potere del commissario si configura come sostitutivo dell’attività amministrativa e deve essere esercitato nel termine fissato dal giudice. Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con liquidazione in misura forfettaria e rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto della ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito del perdurante inadempienza dell’amministrazione, la parte interessata aveva proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia, che lo aveva accolto con sentenza n. 571 del 3 aprile 2025, assegnando all’amministrazione il termine di sessanta giorni per l’adempimento.
La sentenza di ottemperanza era stata notificata all’amministrazione in data 7 maggio 2025, ma, alla scadenza del termine, l’amministrazione non aveva ancora provveduto. Il difensore della parte ricorrente depositava pertanto, in data 16 luglio 2025, un’istanza per la nomina di un commissario ad acta, al fine di assicurare l’esecuzione del giudicato non ancora realizzata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, valutata l’istanza, ha rilevato il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza fosse decorso e non risultasse interposto appello avverso la predetta sentenza. Sul presupposto di tale inadempimento, il Collegio ha ritenuto di dover nominare un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.
La scelta di individuare il commissario all’interno dell’amministrazione inadempiente risponde alla logica di garantire un intervento sostitutivo efficace e funzionale, senza necessariamente ricorrere a soggetti esterni, purché il soggetto indicato sia in grado di operare in modo imparziale e nell’interesse dell’esecuzione del giudicato. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere in luogo dell’amministrazione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto che quelle dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza siano poste a carico del Ministero, essendo state compensate quelle della fase antecedente, con liquidazione forfettaria dell’importo di € 250,00, oltre al rimborso del contributo unificato versato. La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui la nomina del commissario ad acta costituisce lo strumento ordinario per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale in caso di inerzia dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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