Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Lombardia n. 606 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato è accolto quando il titolo esecutivo — la sentenza del giudice del lavoro munita di attestazione di conformità — sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, senza che l’Amministrazione dia prova dell’integrale esecuzione. L’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, fissa tale termine quale lasso minimo tra la notifica del titolo presso la sede del debitore e l’esecuzione giudiziale. All’accoglimento consegue l’obbligo di adempiere entro il termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per la perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo nominale di € 500,00 annui e complessivi € 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e attestata come passata in giudicato dalla cancelleria, non era stata eseguita.

Preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione scolastica, il docente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione della somma riconosciuta e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del giudice del lavoro. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti e alla data di proposizione del ricorso era già trascorso il termine dilatorio di 120 giorni.

Il richiamo all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 è centrale: la norma fissa il lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo — che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è la sentenza dotata di attestazione di conformità — presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

Su questo punto il Collegio richiama un precedente del giudice amministrativo di appello, che identifica nel titolo esecutivo la sentenza munita di attestazione di conformità, confermando la correttezza del percorso seguito dal ricorrente.

Decisiva è l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza azionata. Tale carenza probatoria determina l’accoglimento del ricorso e fa sorgere in capo all’Amministrazione scolastica l’obbligo di erogare al ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza.

Il Collegio provvede altresì alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, perché assuma le funzioni in caso di perdurante inottemperanza, su istanza del creditore e trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico e all’adozione degli atti necessari, anche attraverso un funzionario delegato. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con liquidazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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