Riliquidazione del TFS con i sei scatti stipendiali per il militare in quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 607 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, riconosce al personale delle forze di polizia, ivi compreso quello con qualifiche equiparate come il personale dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda, il diritto a sei scatti stipendiali biennali del 2,50% ciascuno, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il beneficio, espressamente riconosciuto ai fini della base pensionabile, deve trovare applicazione anche nel calcolo del trattamento di fine servizio, alla luce dell’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, che richiama gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis per tale istituto. Il mancato riconoscimento delle utilità da parte dell’istituto previdenziale contrasta con l’interpretazione consolidata, che si fonda sul principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Egli aveva diffidato l’INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’istituto alla riliquidazione della buonuscita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 6-bis, comma 1, del D.L. n. 387/1987 attribuisce gli scatti stipendiali al personale cessato per età, inabilità o decesso; il comma 2 estende il beneficio a chi è collocato a riposo su domanda, al ricorrere dei requisiti di età e contribuzione. Il successivo D.Lgs. n. 165/1997 ha riconosciuto gli aumenti periodici anche per il personale cessato a richiesta, previo versamento contributivo, ma solo ai fini della base pensionabile, senza specificare alcunché per il trattamento di fine servizio.
La lacuna è stata colmata dall’art. 1911 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che ai commi 1 e 2 prevede che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria si considerano gli aumenti periodici dell’art. 6-bis; il comma 3 del medesimo articolo conferma l’estensione ai soggetti collocati a riposo a domanda che abbiano compiuto i requisiti richiesti.
La giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo ripetutamente favorevole. Il Tribunale richiama le pronunce del Consiglio di Stato n. 1231/2019, che ha escluso qualsiasi limitazione normativa, e le successive sentenze n. 2833/2023 e n. 2986/2023 della Sezione II, che hanno accolto le istanze di alcuni carabinieri in congedo. Lo stesso orientamento è stato seguito da diversi TAR, tra cui il TAR Friuli Venezia Giulia, il TAR Lombardia, il TAR Lazio, il TAR Catania e il TAR Palermo.
Il Collegio ha ritenuto che non vi fossero motivi per discostarsi da tale consolidato indirizzo. Il beneficio riconosciuto per la base pensionabile deve essere applicato anche al trattamento di fine servizio, in virtù del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il silenzio dell’INPS è stato pertanto giudicato illegittimo e la pretesa del ricorrente pienamente fondata.
In considerazione della natura della controversia, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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