Divieto di detenzione armi: rigetto cautelare per mancato fumus e periculum (TAR Abruzzo n. 25 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. deve essere sorretta da una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso nonché dalla dimostrazione del periculum in mora. In sede di delibazione sommaria, la presenza di un’ampia motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai presupposti posti a fondamento della delibera stessa induce a escludere il fumus boni iuris. Il rigetto dell’istanza cautelare non richiede un sindacato di merito, ma si fonda sulla mera assenza di profili che consentano una prognosi positiva.
Il Fatto
Il ricorrente, nella sua qualità di soggetto destinatario di un provvedimento prefettizio, ha impugnato innanzi al TAR Abruzzo l’ordinanza con cui la Prefettura di Teramo aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiali esplodenti, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. L’atto traeva origine dalla proposta formulata dal Comando Stazione Carabinieri di Alba Adriatica. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento, ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo l’insussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del divieto in materia di armi.
Nel giudizio cautelare si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, insistendo per il rigetto della domanda incidentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, in composizione monocratica, ha preliminarmente rilevato che il ricorso, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare assistito dai requisiti necessari per la concessione della misura richiesta. La delibazione propria dell’incidente cautelare non richiede un esame completo del merito, ma una valutazione prognostica sull’accoglibilità del ricorso.
Il Collegio —— con Ordinanza cautelare resa in sede di camera di consiglio —— ha ritenuto che dagli elementi valutativi acquisiti non emergano profili idonei a fondare una ragionevole previsione sull’esito favorevole del gravame, anche in considerazione dell’ampia motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai presupposti sottesi all’adozione della misura. Detta ampia motivazione, secondo i giudici, induce a ritenere assistita da adeguata istruttoria la scelta di imporre il divieto di detenzione di armi.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato la mancata dimostrazione del periculum in mora, requisito autonomo e indefettibile per l’accoglimento dell’istanza di sospensione. La carenza probatoria sul danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento ha pertanto condotto al rigetto della domanda cautelare, con condanna alle spese della fase in capo alla parte soccombente.
Il rigetto della misura cautelare ha natura provvisoria e non incide sulla trattazione del merito della controversia, che resta rimessa alla successiva definizione del giudizio. La presente ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, con oscuramento delle generalità ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
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