Autotutela annullata: l’onere reale ex art. 253 non giustifica il ritiro tardivo (TAR Lombardia n. 704 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere reale di cui all’art. 253, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 sorge automaticamente per effetto dell’approvazione del progetto di bonifica e dell’intervento sostitutivo dell’autorità competente, senza margini di discrezionalità e a prescindere dall’elemento soggettivo del proprietario. Esso opera quale garanzia patrimoniale e non si pone in incompatibilità con la figura del proprietario incolpevole, restando i limiti di cui ai commi 3 e 4 confinati alla fase del rimborso, successiva all’esecuzione degli interventi. Il ritiro in autotutela della delibera che ne aveva escluso i presupposti, intervenuto a quasi sedici anni di distanza, va qualificato come annullamento d’ufficio e non come revoca, mancando il carattere discrezionale del potere: esso è illegittimo per violazione del termine ragionevole e per difetto di ponderazione dell’affidamento e dei pregiudizi del destinatario.
Il Fatto
La società ricorrente, acquirente nel 2012 di un’area già interessata da contaminazione, ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 73 del 9.6.2025, con cui l’ente ha ritirato in via di autotutela la precedente deliberazione n. 135 dell’8.9.2009, e la successiva delibera consiliare n. 14 del 19.6.2025, che ha disposto la bonifica della falda e apposto l’onere reale ai sensi dell’art. 253 d.lgs. n. 152/2006.
Con la delibera del 2009 l’Amministrazione aveva escluso l’esistenza dei presupposti per l’apposizione dell’onere e del privilegio speciale, proprio in ragione della condizione di proprietario non responsabile. Il Comune, sollecitato da Regione Lombardia sul piano delle coperture finanziarie, ha ritenuto venute meno le ragioni di quella scelta e ha dato avvio al ritiro, culminato nei provvedimenti gravati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da una premessa sistematica. L’art. 253, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 non distingue tra proprietario responsabile e proprietario incolpevole: l’onere si iscrive a seguito dell’approvazione del progetto e prescinde dall’elemento soggettivo, collegandosi al bene e non alla condotta. Le tutele dei commi 3 e 4 si collocano invece in una fase successiva, quella del rimborso delle spese, e limitano la pretesa di rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile al valore di mercato del sito determinato post operam.
Su questa base il Collegio dichiara infondati i motivi terzo e quarto: nessun ostacolo all’apposizione dell’onere deriva dalla circostanza che l’allora proprietario avesse spontaneamente eseguito una bonifica parziale, né è possibile scindere l’intervento in tante bonifiche quante sono le matrici, né anticipare la stima del valore del fondo al momento dell’iscrizione.
La vicenda si decide però sul piano dell’autotutela. La delibera impugnata dispone genericamente di “ritirare in via di autotutela” l’atto del 2009, senza chiarire se si tratti di revoca o di annullamento d’ufficio, e la difesa dell’ente conferma l’ambiguità, sostenendo ora la rivalutazione amministrativa, ora il carattere dovuto dell’atto. Il Tribunale esclude la revoca: essa presuppone un potere discrezionale, mentre l’apposizione dell’onere è configurata dalla norma come esercizio di un potere vincolato, avendo il legislatore già compiuto a monte la ponderazione degli interessi.
Il potere esercitato va quindi qualificato come annullamento d’ufficio e, in questa veste, risulta illegittimo. Manca ogni bilanciamento tra l’interesse pubblico — identificato nell’esigenza di accedere ai contributi regionali, già peraltro riconosciuti — e l’interesse del destinatario. Soprattutto, è stato violato il requisito del termine ragionevole: tra la delibera annullata e l’esercizio del potere di secondo grado sono trascorsi quasi sedici anni, con un onere di motivazione rafforzata del tutto inadempiuto e nessuna considerazione dell’affidamento nel frattempo maturato.
L’accoglimento assorbe il secondo motivo, relativo alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali. La delibera di Giunta n. 73/2025 è annullata, insieme alla delibera consiliare n. 14/2025 limitatamente all’apposizione dell’onere reale. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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