Verifica officiosa della notificazione ex art. 140 c.p.c. e integrazione documentale in sede cautelare (TAR Puglia n. 608 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del provvedimento amministrativo eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona solo al decorso del termine di dieci giorni dalla compiuta giacenza, sicché il giudice amministrativo, ove sia eccepita la tardività del ricorso, ha il dovere di accertare d’ufficio la ritualità e la data di perfezionamento della notificazione stessa. In sede di delibazione dell’eccezione preliminare di irricevibilità, assume rilievo decisivo la verifica del luogo di esecuzione della notificazione e della documentazione comprovante il deposito del plico presso l’ufficio postale e la maturazione della compiuta giacenza. Ove la documentazione prodotta non consenta di ricostruire in modo completo e certo tutti i passaggi del procedimento notificatorio, il giudice dispone l’integrazione documentale a carico dell’amministrazione resistente e rinvia la trattazione della domanda cautelare.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Bari aveva ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate su una porzione pertinenziale di lastrico solare, irrogando altresì la sanzione pecuniaria. Il ricorso, notificato dopo la comunicazione del provvedimento, era diretto anche avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di riesame in autotutela e avverso il verbale di accertamento presupposto.
Il Comune resistente ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l’ordinanza impugnata era stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che il termine decadenziale di sessanta giorni era ampiamente decorso. La ricorrente ha contestato la ricostruzione dell’amministrazione, indicando una diversa data di notificazione e chiedendo un termine a difesa per dimostrare la tempestività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, ai fini della delibazione dell’eccezione preliminare, a prescindere dalle ragioni che saranno addotte dal difensore di parte ricorrente, assume rilievo decisivo l’accertamento della ritualità e della data di perfezionamento della notificazione del provvedimento impugnato. La documentazione prodotta dal Comune non consente tuttavia di ricostruire in modo completo e certo tutti i passaggi del procedimento notificatorio.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire la documentazione dalla quale risulti la data in cui il plico è stato depositato presso l’ufficio postale e l’attestazione della compiuta giacenza, con indicazione della relativa data e del decorso dei dieci giorni. Tale elemento è essenziale per verificare il rispetto del termine di impugnazione, atteso che la notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona solo al completamento del procedimento descritto.
Il Collegio ha altresì evidenziato una possibile difformità tra il civico presso il quale l’amministrazione assume di aver proceduto alla notificazione e quello indicato dalla ricorrente quale residenza nel ricorso introduttivo. Tale circostanza, non essendo pacifica agli atti del giudizio, impone la verifica del luogo di esecuzione della notificazione mediante l’acquisizione del certificato storico di residenza.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto l’integrazione documentale a carico del Comune, assegnando il termine di trenta giorni per il deposito dei documenti richiesti, e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio successiva, con termini a difesa sino a due giorni prima dell’udienza.
Nota della Redazione
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