Cessata la materia del contendere per il giudizio di ottemperanza alla presa in carico del trasporto disabili (TAR Puglia n. 602 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la stipula di una convenzione successiva alla sentenza di merito, con la quale la parte privata accetta di proseguire la propria prestazione fino a un termine perentorio ed essenziale, non integra un accordo novativo ma definisce solo il quantum risarcitorio. Decorso tale termine, la stessa parte è totalmente libera dall’obbligo e l’amministrazione deve farsi carico del servizio secondo le modalità ritenute più opportune. L’azione di ottemperanza è pertanto correttamente proposta dinanzi al giudice di primo grado quando la sentenza di appello ne abbia confermato l’obbligo principale di facere, limitandosi a modificare il solo termine di decorrenza del risarcimento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un centro diurno socio-educativo e riabilitativo, aveva ottenuto dal TAR l’annullamento del provvedimento con cui l’ASL non aveva preso in carico il servizio di trasporto degli utenti diversamente abili, con condanna al risarcimento dei danni. In appello, il Consiglio di Stato aveva confermato l’obbligo dell’ASL di assumere il servizio, modificando solo la decorrenza del risarcimento.

L’ASL aveva invitato la ricorrente a sottoscrivere una proposta di contratto per la continuazione del servizio, ma solo con una successiva convenzione del 24 giugno 2025 il centro aveva accettato di proseguire la prestazione fino al termine perentorio ed essenziale del 31 dicembre 2025. Decorso tale termine senza che l’ASL avesse individuato una soluzione definitiva, il centro ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità della proposta contrattuale e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto preliminarmente l’istanza di rinvio dell’ASL, osservando che la memoria depositata dalla ricorrente non introduceva domande nuove ma circoscriveva l’oggetto del giudizio al solo obbligo di presa in carico del servizio, essendo stato già definito tramite accordo il quantum risarcitorio.

Nel merito, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. In base all’art. 46, comma 1, della legge regionale Puglia n. 4 del 2010, il servizio di trasporto per utenti disabili è assicurato dalle aziende sanitarie locali, e il centro ricorrente non era più obbligato a svolgerlo una volta esauritosi il periodo contrattuale. La convenzione stipulata aveva efficacia solo fino al 31 dicembre 2025, con clausola espressa di liberazione totale della società dal servizio e da ogni responsabilità dalla data del 1° gennaio 2026.

Il Collegio ha pertanto escluso che rientri nei poteri dell’ASL imporre coercitivamente l’espletamento del servizio a carico del centro oltre le previsioni contrattuali, dovendo la stessa ASL prendere in carico il servizio con i propri mezzi o affidandolo a terzi. Non essendovi inadempimento, non vi era luogo a disporre la nomina del commissario ad acta, né a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, essendo le pretese della ricorrente già tacitate dal corrispettivo versato in esito alla convenzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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