L’azione di ottemperanza non è esperibile avverso le sentenze di rigetto (TAR Lazio n. 14257 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. non è esperibile avverso una sentenza di rigetto. Le pronunce di rigetto, infatti, lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti determinato dall’atto amministrativo impugnato e non fanno nascere in capo all’amministrazione alcun obbligo di ottemperanza, mancando il presupposto stesso dell’azione, costituito da un giudicato di accoglimento che imponga un obbligo conformativo. Resta fermo il dovere dell’amministrazione di dare materiale esecuzione al provvedimento impugnato, la cui definitività è stata sancita con statuizione avente autorità di cosa giudicata.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’installazione, da parte del Consorzio Villaggio Colle Verde, di un cancello scorrevole in metallo a chiusura di una strada di accesso a un’area destinata a parcheggio pubblico, ceduta gratuitamente al Comune di Roma. Con Determinazione Dirigenziale del 02.03.2020, Roma Capitale aveva ordinato al Consorzio la rimozione dell’opera abusiva. Il Consorzio aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 4284/2025 aveva respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’ordine di rimozione.
La proprietaria di un terreno confinante con l’area destinata a parcheggio, intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza di rigetto, lamentando l’inerzia di Roma Capitale che non aveva dato esecuzione né alla sentenza né alla precedente determinazione dirigenziale. Ha chiesto, quindi, l’ordine di rimozione del cancello, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza non è utilizzabile per l’esecuzione coattiva delle pronunce di rigetto. La sentenza di rigetto, infatti, non genera alcun obbligo conformativo in capo all’amministrazione, poiché nulla aggiunge e nulla toglie rispetto all’assetto dei rapporti definito dall’atto amministrativo impugnato.
Il Collegio ha precisato che sono le statuizioni preordinate a una pronuncia di accoglimento a far sorgere l’obbligo di ottemperanza, mentre le pronunce di rigetto lasciano del tutto invariato l’assetto giuridico precedente. Nel caso di specie, l’assetto dei rapporti tra le parti resta definito dall’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo, sicché non può configurarsi alcuna elusione della sentenza del TAR da parte dell’amministrazione comunale.
A sostegno di tale conclusione, la sentenza richiama il consolidato orientamento pretorio secondo cui, a monte, difetta il presupposto stesso per la proposizione dell’azione di ottemperanza: da un giudicato di rigetto non discende alcun obbligo conformativo in capo all’amministrazione pubblica, fermo restando il dovere di quest’ultima di dare materiale esecuzione al provvedimento impugnato, la cui definitività è stata sancita con statuizione avente autorità di cosa giudicata.
Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e della circostanza che l’inammissibilità è stata rilevata d’ufficio, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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