Nomina collegi sindacali ARCA: improcedibilità per cessazione materia del contendere (TAR Puglia n. 600 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di non avere interesse alla decisione del ricorso, fondata sul decorso del tempo utile rispetto alla carica contestata e sulla sopravvenienza di una disciplina normativa che ha modificato il procedimento di nomina, determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta anche in ragione della limitata attività processuale svolta, essenzialmente consumatasi nella sola fase cautelare.

Il Fatto

Alcuni soggetti hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia le deliberazioni della Giunta regionale e i successivi decreti del Presidente della Giunta con cui erano stati nominati i componenti dei collegi sindacali delle Agenzie regionali per la casa (ARCA) del territorio pugliese, nonché gli avvisi e i verbali delle operazioni di sorteggio che avevano preceduto tali nomine. La doglianza, in sintesi, riguardava l’inserimento negli elenchi dei sorteggiabili di soggetti ritenuti privi dei requisiti prescritti dal Regolamento regionale, con conseguente illegittimità delle procedure di nomina.

Con ordinanza cautelare del 24 luglio 2024, non impugnata, il Tribunale aveva respinto l’istanza incidentale. Successivamente, in prossimità della discussione nel merito, i ricorrenti hanno depositato un atto con cui hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dato atto che i ricorrenti avevano dichiarato di non avere interesse alla decisione, stante il quasi completo decorso del triennio di carica dei soggetti nominati, con la conseguenza che dall’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbero potuto più trarre alcuna utilità concreta.

Ha inoltre rilevato che la legge regionale della Puglia n. 42/2024, entrata in vigore dopo la proposizione del ricorso, aveva apportato modifiche significative al procedimento di nomina dei collegi sindacali delle ARCA, introducendo il meccanismo di nomina diretta ed eliminando il sorteggio, che costituiva l’oggetto specifico delle censure.

Alla luce di tali sopravvenienze, il Collegio ha ritenuto che non restasse che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità per i ricorrenti nella decisione nel merito.

Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando la limitata attività processuale svolta, essenzialmente esauritasi nella fase cautelare incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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