Nulla osta al lavoro subordinato e requisiti di patente nella circolare flussi (TAR Lazio n. 520 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi sull’applicazione automatica di una circolare interministeriale che imponga il possesso della patente di categoria CE, ove tale requisito non sia previsto dal Codice della Strada per la conduzione dei mezzi effettivamente utilizzati dal datore di lavoro richiedente. L’amministrazione deve esternare le ragioni dell’indispensabilità del titolo di guida in relazione al tipo di veicolo condotto, non essendo sufficiente il richiamo generico alla circolare o ad accordi di reciprocità non prodotti in giudizio. In difetto di tale motivazione, il provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della circolare e va annullato, salve le future valutazioni dell’amministrazione.

Il Fatto

Una società operante nel settore del recupero di materiali ha presentato, in data 30.11.2024, istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino albanese. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo ha rigettato l’istanza con provvedimento del 22.1.2025, rilevando la mancanza, in capo al lavoratore, della patente di categoria CE.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 3, lett. a), D.M. 27.9.2023 e l’eccesso di potere per falsa applicazione di circolare illegittima. Il requisito della patente CE, secondo la ricorrente, non sarebbe richiesto dal Codice della Strada per i veicoli del proprio parco, di portata fino a 35 quintali, per i quali è sufficiente la patente di categoria B, posseduta dal lavoratore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 3542/2025. In precedenza, con ordinanza n. 2631/2025, erano state chieste delucidazioni all’amministrazione sull’indispensabilità del possesso della patente CE a prescindere dal tipo di mezzo condotto dallo straniero.

La questione giuridica centrale attiene al rapporto tra la circolare interministeriale del 24.10.2024, adottata per i flussi di ingresso di lavoratori stranieri del triennio 2023-2025, e la disciplina del Codice della Strada. L’art. 116 richiamato in motivazione subordina la patente CE alla conduzione di complessi di veicoli di determinata portata, non già di qualsiasi mezzo.

Il Tribunale rileva che l’amministrazione, con nota depositata in giudizio, si è limitata a richiamare la circolare senza esplicitare le ragioni della necessità della patente CE in relazione al tipo di mezzo effettivamente condotto. Né la circolare, né le memorie della Prefettura hanno chiarito tale aspetto. Il riferimento generico ad accordi di reciprocità con altri Paesi, tra cui l’Albania, è rimasto privo di riscontro documentale.

In mancanza di una giustificazione collegata al possesso della patente CE, il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta l’applicazione di una circolare non in linea con il Codice della Strada. Il provvedimento di rigetto è pertanto annullato, fatte salve le future valutazioni dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Quanto all’istanza di nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza dell’ordinanza n. 20042/2025, non vi è luogo a provvedere: l’Avvocatura di Stato ha rappresentato che, dal 9.1.2026, avverrà il rilascio del titolo che, in ragione dell’esito del contenzioso, dovrà avere carattere di definitività, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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