Pratica commerciale scorretta per comunicazione ingannevole su prezzo fisso (TAR Lazio n. 14277 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 cod. cons. la condotta del professionista che, dopo aver inviato una comunicazione non veritiera, rassicurando i clienti sull’applicazione di condizioni economiche a prezzo fisso, ometta di rettificare tempestivamente l’informazione, adottando una condotta attendista finalizzata a minimizzare l’errore. La valutazione della pratica deve considerare la globalità della condotta, senza parcellizzare i singoli comportamenti, essendo sufficiente l’elemento soggettivo della colpa. Trattandosi di illecito di pericolo, non è necessaria l’effettiva induzione in errore, essendo sufficiente l’idoneità della pratica a comprimere la libertà di scelta del consumatore medio. Ai fini sanzionatori, il raffronto va operato tra le condizioni praticate e quelle ottenibili sul mercato, non già tra queste e quelle contrattuali.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della fornitura di energia elettrica e gas a clienti residenziali, impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Agcm aveva accertato la commissione di una pratica commerciale scorretta, irrogando una sanzione di € 1.000.000,00. La pratica contestata consisteva nell’invio, nel settembre 2021, di una comunicazione con cui la società si congratulava con i clienti per la scelta di un’offerta a prezzo fisso, sebbene molti destinatari si vedessero in realtà applicate condizioni economiche variabili e indicizzate. La società, consapevole dell’invio di informazioni non veritiere, non interveniva tempestivamente per correggere l’errore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato congiuntamente le prime due censure, entrambe dirette a contestare la qualificazione della condotta come pratica commerciale scorretta e la sua idoneità a influenzare le scelte del consumatore medio. Sul primo profilo, i giudici hanno evidenziato come la nozione di strategia commerciale debba essere intesa come riferita alla globalità di azioni e omissioni teleologicamente inserite nell’attività professionale dell’impresa, non già limitata ai soli casi di dolo specifico.
Dall’esame complessivo della condotta emergeva che la società, dopo l’invio della comunicazione ingannevole, aveva deliberatamente scelto di non intervenire: i vertici aziendali, pur riconoscendo la possibile lesione dei diritti dei consumatori, avevano preferito una condotta silente, sperando che il trascorrere del tempo facesse calare l’oblio sulla vicenda. Solo dal gennaio 2022, in ragione dell’incremento dei reclami, l’azienda aveva fornito risposte standard, derubricando la comunicazione a mero refuso o disguido tecnico, per poi predisporre solo nel maggio 2022 un messaggio correttivo.
Il TAR ha ritenuto manifesta la violazione del canone di diligenza professionale, considerando che la società avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per evitare pregiudizi alla clientela, non potendo gravare sui patrimoni dei consumatori gli errori commessi dall’impresa. Ha inoltre valorizzato la circostanza del riconoscimento di un bonus economico ai clienti passati a condizioni variabili, quale indice della consapevolezza delle problematiche vissute dalla clientela e della finalità di conservare i clienti maggiormente penalizzati dallo scivolamento verso condizioni più onerose.
Sull’idoneità della pratica a incidere sulle scelte consumeristiche, il Collegio ha osservato come la comunicazione – comprensiva del caveat conclusivo volto a diffidare da sedicenti rappresentanti di altra società – fosse rivolta a uno specifico target di consumatori vulnerabili, facendo leva sulla loro pregressa consapevolezza. In un settore caratterizzato da notevole asimmetria informativa, informare il cliente dell’applicazione di condizioni fisse lo tranquillizza, comprimendo l’impulso a cercare altrove un contratto più vantaggioso: tale limitazione della spinta consumeristica integra l’offesa al bene giuridico tutelato.
Quanto alla censura sulla sproporzione della sanzione, il TAR l’ha respinta, ritenendo congrua la determinazione dell’importo base, pari a meno dell’un per cento del fatturato, e legittimo il riferimento all’ampia diffusione della pratica, avendo coinvolto oltre 30.000 consumatori. Il raffronto economico va operato tra condizioni praticate e condizioni ottenibili sul mercato, attesa la natura di illecito di pericolo. Il Collegio ha infine valorizzato la riduzione sanzionatoria di oltre la metà operata dall’Agcm in considerazione dell’impegno del professionista a rimuovere gli effetti della violazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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