Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo e condanna alle spese (TAR Lombardia n. 778 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’amministrazione, se successivo alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’inadempimento originario giustifica la condanna alle spese del resistente, che non può essere esclusa dalla sopravvenuta esecuzione. Il deposito di documentazione effettuato dopo la camera di consiglio è tardivo; la sua valutazione non richiede la rimessione in decisione quando si limita a confermare circostanze già dedotte dalla controparte e non solleva questioni rilevabili d’ufficio, non ledendo il contraddittorio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per più anni scolastici, condannando il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa.
Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, l’amministrazione era rimasta inerte anche dopo la diffida. Nel ricorso si chiedeva l’ottemperanza e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato l’avvenuto accredito degli importi; il Ministero, dopo la camera di consiglio, ha depositato documentazione confermativa dell’accredito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il deposito documentale del Ministero, avvenuto successivamente alla camera di consiglio di discussione. Lo qualifica tardivo e verifica se esso imponga la riattivazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm..
La risposta è negativa. La documentazione, pur tardiva, si limita a confermare la cessazione della materia del contendere già emergente dalle note di udienza della ricorrente e l’avvenuto adempimento dopo l’instaurazione del giudizio. Non introduce una questione rilevabile d’ufficio e non lede il contraddittorio, perché conferma le stesse affermazioni della controparte. Manca dunque il presupposto per sospendere il passaggio in decisione.
Nel merito, risultando accreditati mediante il sistema della Carta Elettronica del Docente gli importi riconosciuti in sentenza, vengono meno l’interesse e la necessità della pronuncia di ottemperanza. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Sul regime delle spese, la decisione è netta: l’adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso. L’inadempimento iniziale è quindi imputabile all’amministrazione, che va condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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