L’autorizzazione comunale per dehors incorpora il permesso di costruire e non decade in abuso (TAR Puglia n. 569 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune per l’installazione di un dehors ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale che disciplina la procedura per il “rilascio del permesso di costruire per i dehors” incorpora il permesso di costruire, costituendo un unico provvedimento e non due atti distinti. La scadenza del termine di efficacia quinquennale del titolo non comporta l’abusività dell’opera realizzata in conformità, poiché l’abusività presuppone l’esecuzione sin dall’origine in assenza o totale difformità dal titolo. La pergotenda retrattile con struttura leggera, copertura e chiusure perimetrali integralmente retraibili, priva di spazio stabilmente chiuso, è riconducibile all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b-ter, del D.P.R. n. 380/2001. Decorso inutilmente il termine di legge senza provvedimento espresso, si forma il silenzio-assenso sull’istanza, con conseguente inefficacia del provvedimento tardivo ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società titolare di un esercizio di somministrazione impugnava l’ordinanza di demolizione di un dehors di tipo pergotenda retrattile, installato su area privata, emessa dal Comune per asserita assenza del permesso di costruire. La ricorrente aveva ottenuto nel 2017 l’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale per i dehors, con progetto approvato e allegato al provvedimento. Il Comune sosteneva la natura stabile e volumetricamente rilevante del manufatto, richiedendo il permesso di costruire, e contestava la sussistenza del legittimo affidamento in ragione della natura imprenditoriale dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando erroneo il presupposto fondante il provvedimento repressivo. L’art. 5 del regolamento comunale, nella rubrica e nel contenuto, qualifica espressamente la procedura come finalizzata al rilascio del permesso di costruire, sicché l’autorizzazione e il permesso non costituiscono atti distinti ma un unico provvedimento. La clausola contenuta nell’autorizzazione, relativa alla necessità di procurarsi altre autorizzazioni, è stata interpretata come formula di stile riferita a prescrizioni diverse dal regolamento dehors.

Quanto alla scadenza del termine quinquennale di efficacia del titolo, il Collegio ha precisato che essa non equivale all’inesistenza originaria dello stesso. Una struttura realizzata in conformità a un titolo valido non diventa abusiva per il solo decorso del termine, poiché l’abusività presuppone l’esecuzione in assenza o difformità dal titolo ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza, fondata esclusivamente sull’assenza originaria del permesso, è stata ritenuta affetta da vizio radicale.

Il TAR ha inoltre accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rinnovo. A seguito dell’annullamento giurisdizionale del diniego, il procedimento avrebbe dovuto concludersi nel termine di sessanta giorni; non essendo intervenuto provvedimento espresso, e non ricorrendo le eccezioni del comma 4 dell’art. 20 della legge n. 241/1990, il titolo si è formato tacitamente. Il provvedimento tardivo del 30.04.2025 è stato conseguentemente dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990.

Da ultimo, il Collegio ha qualificato il manufatto come edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettera b-ter, del D.P.R. n. 380/2001, sulla base della documentazione fotografica che attestava la retraibilità di copertura e chiusure, l’assenza di tamponature rigide e la natura leggera della struttura portante. La presenza di impianto di climatizzazione e materiale fonoisolante non è stata ritenuta idonea a mutare la qualificazione, fondandosi sulla natura intrinseca del manufatto e non sulla configurazione prevalente nell’arco dell’anno. Il precedente citato dal Comune è stato giudicato non pertinente, riguardando una struttura con elementi di fissità e tamponature rigide.

L’annullamento è stato infine disposto alla luce del principio di tutela dell’affidamento legittimo, ravvisandosi una condotta dell’Amministrazione caratterizzata da reiterati mutamenti di motivazione, ciascuno infondato, incompatibile con i principi di buona fede e correttezza ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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