Rilascio del nulla-osta comunale e accordo tra parti: improcedibilità della domanda cautelare per utilizzazione dei campi sportivi (TAR Lombardia n. 297 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, nel corso del giudizio cautelare, l’amministrazione comunale rilasci un atto di assenso all’utilizzo di un impianto sportivo e le parti raggiungano un accordo che superi il provvedimento sanzionatorio impugnato e definisca le pendenze economiche, la domanda di sospensione deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il riconoscimento di una posizione di rilievo pubblicistico a favore di un’associazione sportiva, fondato sull’interesse pubblico alla diffusione della pratica calcistica, costituisce un vincolo per gli uffici comunali ad agevolare l’utilizzo dei campi da calcio, ma non esclude l’obbligo di corrispondere le tariffe fissate dall’amministrazione, purché il costo complessivo non ponga ostacoli irragionevoli o eccessivi alla promozione dell’attività sportiva. L’utilizzazione dell’impianto può essere subordinata ad atti autorizzativi, ma deve essere preferita, ove possibile, un’autorizzazione unica per l’intera stagione sportiva e gli eventuali atti modificativi devono essere adottati con congruo anticipo e previa interlocuzione con l’interessato.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato i provvedimenti con cui il Comune aveva negato l’utilizzo dei campi da calcio di un centro sportivo di proprietà comunale per alcuni giorni del mese di maggio 2026 e, successivamente, aveva applicato la sanzione della sospensione temporanea dell’utilizzo dell’impianto fino al 31 dicembre 2026. La ricorrente contestava anche le modalità di gestione dell’impianto, chiedendo di non essere sottoposta a un sistema di autorizzazioni caso per caso che rendeva aleatoria la programmazione delle gare e degli allenamenti.
La vicenda era già stata esaminata in sede cautelare con due decreti monocratici, nei quali il Tribunale aveva fornito indicazioni interinali alle parti. Successivamente, il Comune aveva rilasciato un nulla-osta all’utilizzo dei campi da calcio, condizionandolo al pagamento integrale delle somme dovute per la stagione sportiva precedente e all’invio del calendario delle attività programmate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso che la deliberazione della giunta comunale aveva riconosciuto alla ricorrente una posizione di rilievo pubblicistico, fondata sull’interesse pubblico alla diffusione della pratica calcistica, configurando un vincolo per gli uffici ad agevolare l’utilizzo dei campi da calcio per l’intera stagione sportiva. Tale riconoscimento, tuttavia, non esclude che la concreta utilizzazione dell’impianto sia subordinata al versamento delle tariffe, poiché tutti gli utilizzatori devono concorrere alle spese di gestione della struttura.
Il Tribunale ha ritenuto corretta anche la scelta del Comune di subordinare l’utilizzo ad atti autorizzativi, ma ha precisato che sarebbe ragionevole prevedere un’autorizzazione unica per l’intera stagione sportiva, su presentazione del calendario delle attività. Gli eventuali dinieghi per esigenze di coordinamento o per eventi di interesse pubblico devono essere adottati con congruo anticipo e previa interlocuzione con la ricorrente, così come i disagi derivanti da lavori di manutenzione devono essere ripartiti equamente tra gli utilizzatori.
Nella camera di consiglio le parti hanno raggiunto un accordo: il Comune ha dichiarato la disponibilità a definire le pendenze economiche accettando la minor somma quantificata dalla ricorrente e ha evidenziato che il nulla-osta rilasciato implicava il superamento del provvedimento sanzionatorio impugnato. La ricorrente ha accettato la proposta, impegnandosi a depositare il calendario della prossima stagione sportiva.
Alla luce di tali sviluppi, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta inutilità di una pronuncia, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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