Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e diniego di penalità di mora (TAR Sicilia n. 865 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario divenute inoppugnabili, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Accertato il rituale esercizio dell’azione e la sussistenza dell’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’ente di dare esecuzione al titolo entro un termine congruo e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative, anche di natura economico-finanziaria, riferibili all’ente debitore. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i medi tariffari del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, con la quale l’amministrazione comunale era stata condannata al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi dalla domanda, spese di lite e spese di CTU. Il titolo era stato notificato all’ente con formula esecutiva e non era stata proposta impugnazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio. Il Collegio ha dato atto che la situazione di dissesto finanziario dell’ente è venuta meno con l’approvazione del rendiconto della gestione straordinaria, risultante da nota del Segretario generale depositata in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. Il titolo posto a fondamento dell’ottemperanza è un provvedimento del giudice ordinario non impugnato nei termini, dunque rientrante tra quelli per i quali l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza.
Sono stati scrutinati i presupposti processuali. Il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. risulta rispettato, così come il termine di deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a. La pronuncia è stata notificata all’ente con formula esecutiva, con osservanza delle formalità richieste ai fini del decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio ha riconosciuto l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Ha quindi ordinato all’ente di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo in un dirigente dell’area finanziaria di altra amministrazione, con facoltà di delega. Ha dettato le modalità dell’intervento sostitutivo: richiesta formale della parte, insediamento entro novanta giorni, comunicazione alla Segreteria e deposito telematico degli atti. Ha riservato la liquidazione del compenso con separato decreto, secondo la nota presentata entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
La domanda di penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha escluso i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ravvisando ragioni ostative nella peculiare condizione economica dell’ente, tornato da pochi mesi in bonis. Le spese, liquidate in duemila euro oltre accessori, seguono la soccombenza, con riguardo ai medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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