Transizione 5.0: perentorietà del termine di completamento e natura di finanziamento pubblico del credito d’imposta (TAR Lazio n. 13835 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta di cui al c.d. “Transizione 5.0” presenta le caratteristiche strutturali e funzionali di un finanziamento pubblico, attribuendo all’aspirante beneficiario un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Il termine del 28 febbraio 2026, fissato dall’art. 12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024 per la trasmissione della comunicazione di completamento, ha natura perentoria, non essendo suscettibile di posposizione né di decorrenza differita in ragione della sopravvenuta disponibilità di nuove risorse. L’ipotesi della “nuova disponibilità di risorse” di cui all’art. 12, comma 3, del medesimo decreto attiene alle risorse stanziate che si liberano per eventi successivi, non al rifinanziamento della misura. Il mancato adempimento degli oneri documentali nei termini previsti, ascrivibile alla sfera di autoresponsabilità dell’impresa, legittima l’annullamento della domanda senza onere motivazionale rafforzato.

Il Fatto

Una società presentava domanda per il riconoscimento del credito d’imposta “Transizione 5.0”, relativo a un progetto di innovazione. Dichiarato l’esaurimento delle risorse, a seguito del rifinanziamento della misura il GSE abilitava la società alla piattaforma per completare le fasi di conferma e di completamento, fissate al 28 febbraio 2026. Non avendo la società inviato la comunicazione di completamento nel termine, la domanda veniva annullata. La società impugnava gli atti e l’art. 12, commi 6 e 9, del d.m. 24 luglio 2024, deducendo la violazione della sequenza procedimentale, la disparità di trattamento, la lesione dell’affidamento e l’eccesso di delega.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che il beneficio, pur assumendo la forma del credito d’imposta, costituisce un finanziamento pubblico e che il GSE esercita un potere di verifica tecnico-discrezionale sul contenuto delle certificazioni, assistito da interesse legittimo.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la scansione procedimentale, evidenziando come l’art. 38, comma 17, del d.l. n. 19/2024 demandi al decreto attuativo la definizione dei termini di trasmissione delle comunicazioni. Ha distinto l’ipotesi di “nuova disponibilità di risorse” di cui al comma 3 dell’art. 12, riferita alle risorse liberatesi in corso di procedura, dalla differente fattispecie del rifinanziamento della misura, ravvisata nel caso di specie. Il termine finale del 28 febbraio 2026, in quanto funzionale al conseguimento degli obiettivi PNRR, è stato qualificato come perentorio, con la conseguenza che la sua scadenza non può essere differita dall’esaurimento e dalla successiva disponibilità di nuove risorse.

Il TAR ha escluso la disparità di trattamento tra imprese che avevano presentato istanza prima e dopo l’esaurimento delle risorse, trattandosi di situazioni oggettivamente diverse. Ha inoltre ritenuto insussistente la lesione del legittimo affidamento, poiché il termine era già fissato dal decreto e la società era onerata di attivarsi per predisporre la documentazione sin dalla realizzazione del progetto. Il mancato assolvimento degli oneri probatori è stato ricondotto alla sfera di autoresponsabilità dell’impresa, con conseguente infondatezza della domanda di completamento della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *