Occupazione senza titolo e restituzione: il TAR Puglia delimita il risarcimento tra responsabilità della PA e giurisdizione (TAR Puglia n. 568 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un terreno illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, che agisce per la restituzione del bene e per il risarcimento del danno per la mancata riduzione in pristino, fa valere una posizione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda risarcitoria per i danni conseguenti a un incendio propagatosi da un fondo confinante di proprietà dell’amministrazione, fondata sull’art. 2051 cod. civ., esula dall’esercizio di un pubblico potere e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, il danneggiato che non richiede di riprendere l’attività colturale sul fondo, nonostante l’assenza di ostacoli da parte dell’ente occupante, viola il dovere di correttezza di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ., e non ha diritto al risarcimento per la mancata percezione dei frutti.

Il Fatto

I proprietari di un terreno, coltivato a oliveto, esponevano che l’area era stata oggetto di occupazione temporanea e d’urgenza da parte del Comune per l’esecuzione di un piano di insediamenti produttivi. Sebbene altre particelle fossero state espropriate, quella in questione non era stata né formalmente ablata, né restituita dopo la scadenza del termine di occupazione legittima. Dopo numerose richieste di restituzione e di risarcimento danni, i proprietari proponevano ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio dell’amministrazione, chiedendo la restituzione del fondo e il risarcimento di tutti i danni subiti.

Nel corso del giudizio, il Comune procedeva alla restituzione materiale del terreno tramite offerta reale, determinando la cessazione della materia del contendere sulla domanda restitutoria. Restava, quindi, da valutare la domanda risarcitoria per la mancata riduzione in pristino, per l’occupazione senza titolo e per i danni da incendio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di restituzione, essendo avvenuta la materiale riconsegna del fondo. Ha poi accolto parzialmente la domanda risarcitoria, limitatamente al ripristino dei muri a secco e alla pulizia del terreno dai residui, condannando il Comune al pagamento di una somma determinata, oltre accessori, in quanto trattasi di debito di valore.

La domanda risarcitoria per l’occupazione senza titolo è stata, invece, respinta. Il Collegio ha evidenziato che il terreno, di esigua estensione e senza capacità edificatoria, non era più utilizzato dall’ente. In tale contesto, i proprietari, secondo il dovere di correttezza ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., avrebbero potuto richiedere di essere autorizzati a riprendere l’attività colturale, evitando così il danno. La loro inerzia, nonostante la manifesta disponibilità del Comune a consentire l’uso del fondo, ha integrato un concorso colposo del danneggiato, escludendo ogni diritto al risarcimento.

Infine, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di risarcimento per i danni causati dall’incendio. Tale domanda, fondata sulla violazione degli obblighi di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., non è riconducibile, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere da parte dell’amministrazione, ma attiene alla gestione di un bene di proprietà. Di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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