Ricorso irricevibile per tardiva impugnazione del rigetto dell’emersione (TAR Piemonte n. 562 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, disciplinato dall’art. 115 c.p.c. e richiamato dall’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., dispensa la parte dall’onere di provare solo i fatti non specificamente contestati dalla controparte, ma non esonera il giudice dall’esame dettagliato e motivato della documentazione in atti né si estende alle questioni di diritto. Esso riguarda le situazioni di fatto e non i documenti prodotti, le argomentazioni o le allegazioni difensive, che restano soggetti alla doverosa valutazione del giudice. Ne consegue che, di fronte a un’eccezione di irricevibilità per tardività non confutata e non supportata dalla prova della diversa data di conoscenza del provvedimento, il ricorso va dichiarato irricevibile perché proposto oltre il termine decadenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato davanti al TAR Piemonte il provvedimento con cui la Prefettura di Cuneo aveva disposto il rigetto definitivo della pratica di emersione dal lavoro irregolare, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
L’Amministrazione intimata ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività, deducendo che il provvedimento era stato notificato al ricorrente, quale datore di lavoro, a mezzo PEC in data 28 marzo 2022, mentre il ricorso era stato notificato solo nel luglio 2022. Il Tribunale, con ordinanza n. 857 del 2022, aveva respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. La causa è giunta alla decisione di merito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale. Il thema decidendum concerne la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione e l’incidenza del principio di non contestazione sulla relativa prova.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio di non contestazione dispensa la parte dall’onere di provare solo i fatti non specificamente contestati dalla controparte, ma non può estendersi all’accertamento delle questioni di diritto. La mancata contestazione dei fatti, dunque, non esonera il giudice dall’esame dettagliato e motivato della documentazione presentata in atti (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 10077 del 2025).
Il Collegio precisa inoltre che il principio di non contestazione ex artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 115 c.p.c. riguarda le situazioni di fatto e non i documenti prodotti né le argomentazioni difensive, anche di carattere tecnico, che restano soggette alla doverosa valutazione del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 7487 del 2025, n. 2564 del 2025, sez. VI, n. 2239 del 2025; Cass. civ., Sez. III, n. 5362 del 2025).
In ottemperanza a tale onere istruttorio, dagli atti del giudizio risulta dimostrato che il provvedimento è stato notificato il 28 marzo 2022 presso la PEC indicata, come da allegato della documentazione di parte resistente, e che nella medesima notifica l’Amministrazione ha precisato che il provvedimento era stato notificato alle parti anche con raccomandata A.R. spedita agli indirizzi indicati nei recapiti presenti sulla piattaforma SPI.
Di fronte a tale quadro, il ricorrente non ha confutato, neppure formalmente, l’eccezione di irricevibilità, né ha fornito la prova dell’avvenuta conoscenza del provvedimento nella diversa data dichiarata in ricorso. L’eccezione è dunque meritevole di condivisione e il ricorso è irricevibile perché proposto oltre i termini decadenziali. L’esito meramente processuale della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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