Valutazione comparativa professorato di prima fascia e insindacabilità della discrezionalità tecnica della Commissione (TAR Puglia n. 566 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari di prima fascia, la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione giudicatrice è espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La valutazione comparativa non richiede l’attribuzione di punteggi numerici o la specificazione di pesi e sottopesi analitici, potendo legittimamente fondarsi su giudizi globali qualitativi espressi con aggettivazioni (ottimo, molto buono, buono) equiparabili, nella loro funzione di sintesi, ai voti numerici. La mancata verbalizzazione analitica di ciascun titolo o pubblicazione non determina l’illegittimità delle operazioni valutative, essendo sufficiente un accertamento globale e complessivo del profilo scientifico dei candidati. La violazione del principio di anonimato può essere censurata solo dimostrando una concreta incidenza sulla determinazione dei criteri generali di valutazione.
Il Fatto
Una professoressa universitaria partecipava a una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia bandita da un Ateneo per un settore scientifico-disciplinare di area pedagogica. Durante la procedura, la ricorrente presentava istanza di ricusazione nei confronti di un componente effettivo della Commissione giudicatrice, il quale rassegnava poi le proprie dimissioni prima dell’insediamento dell’organo e della definizione dei criteri di valutazione. All’esito della selezione, la Commissione individuava quale candidata idonea la controinteressata, e il Rettore approvava gli atti della procedura. La ricorrente impugnava quindi gli atti del concorso, deducendo plurimi vizi tra cui la violazione del principio dell’anonimato, la genericità dei criteri di valutazione e l’omessa attribuzione di punteggi oggettivi, contestando altresì nel merito i giudizi collegiali formulati nei propri confronti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto la censura relativa alla violazione del principio dell’anonimato, rilevando che nella fattispecie il componente ricusato si era dimesso prima dell’insediamento della Commissione e che l’elenco dei candidati veniva reso disponibile sulla piattaforma informatica solo dopo la trasmissione del verbale di definizione dei criteri generali. La contestazione si fondava inoltre su un rischio meramente ipotetico, senza che la ricorrente dimostrasse in concreto come l’asserita conoscenza dei nominativi avrebbe inciso sulla determinazione dei criteri.
Quanto alla mancata specificazione dei criteri di valutazione, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’attività di predeterminazione dei criteri costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, non assoggettabile al sindacato di legittimità se non per macroscopica irragionevolezza. Nella specie, la Commissione aveva adeguatamente indicato gli aspetti valutabili nelle aree dell’attività didattica, scientifica e delle pubblicazioni, risultando i criteri idonei a oggettivizzare la valutazione e a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito.
Il Tribunale ha poi escluso l’obbligo di attribuzione di punteggi numerici, valorizzando il principio secondo cui la valutazione comparativa non implica una comparazione analitica di ciascun candidato con tutti gli altri né la necessità di una graduazione dettagliata dei giudizi. In particolare, è stata ritenuta legittima la scelta della Commissione di fondarsi su una valutazione globale qualitativa dei profili scientifici, con giudizi espressi tramite aggettivazioni (ottimo, molto buono, buono) funzionalmente equivalenti ai voti numerici in quanto idonee a esprimere con chiarezza la qualificazione sottesa.
Quanto alle contestazioni sui giudizi collegiali relativi a titoli e pubblicazioni, il Collegio ha ribadito che nelle procedure di valutazione comparativa non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, essendo sufficiente un accertamento globale finalizzato a verificare l’attitudine alla ricerca scientifica. La Commissione aveva espressamente considerato anche i premi e le borse di studio della ricorrente, annoverandoli nel prospetto sinottico allegato al verbale di valutazione, e aveva motivato in modo non implausibile il giudizio di minore coerenza delle pubblicazioni della ricorrente con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, privilegiando il profilo della controinteressata in ragione della sua maggior focalizzazione sulle tematiche del settore.
Il TAR ha pertanto concluso che le valutazioni impugnate si collocano nel fisiologico margine di opinabilità proprio dei giudizi delle Commissioni di concorso, non ravvisandosi profili di macroscopico sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà, con conseguente reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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