Necessaria dichiarazione su rimozioni-demolizioni non illogica né sproporzionata (TAR Puglia n. 214 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive finanziate con fondi pubblici, la clausola dell’avviso che onera il concorrente della produzione, a pena di inammissibilità, di una dichiarazione circa l’eventuale presenza di opere suscettibili di rimozione o demolizione non è di per sé illogica né introduce oneri sproporzionati, allorché il modello allegato all’avviso, mediante la doppia opzione da barrare, renda inequivoca l’obbligatorietà della dichiarazione stessa, distinguendola da altra documentazione richiesta solo se eventuale. Ne consegue che la mancata produzione della dichiarazione legittima l’esclusione del concorrente dalla selezione.

Il Fatto

Il Comune di Fasano impugnava l’atto dirigenziale con cui era stata approvata la graduatoria provvisoria del bando regionale per il contrasto all’erosione costiera, nella parte in cui disponeva la sua esclusione per l’assenza, nell’istanza, della dichiarazione per eventuali rimozioni-demolizioni richiesta a pena di inammissibilità dall’avviso pubblico. Il ricorrente contestava altresì la clausola dell’avviso che prescriveva la produzione di tale documentazione, ritenuta pleonastica in quanto il progetto presentato non prevedeva interventi di rimozione o demolizione. Con motivi aggiunti, l’impugnazione era estesa all’atto di approvazione della graduatoria definitiva e ai verbali della commissione di valutazione, chiedendosi l’accertamento del diritto all’ammissione e all’utile collocazione in graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo il ricorso non assistito da sufficiente fumus boni juris in relazione alla prescrizione dell’avviso di cui all’art. 6.3, lettera e), che richiedeva, tra gli altri documenti e a pena di inammissibilità, la dichiarazione per eventuali rimozioni-demolizioni di cui all’Allegato A3.

Il Collegio ha osservato che l’allegato, nella sua formulazione, contiene una doppia opzione con la chiara indicazione di barrare quella interessata, riguardante la mancata previsione o, in alternativa, la previsione di interventi di rimozione o demolizione di strutture esistenti. Tale strutturazione elide ogni incertezza sull’obbligatorietà della dichiarazione, tanto più che per altra documentazione, come quella di cui alle lettere d), k) e l), l’avviso chiaramente ne indicava il carattere meramente eventuale.

Quanto alla legittimità della clausola, il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione non appaia illogica né idonea a introdurre oneri sproporzionati, non risultando quindi prima facie illegittima. Da ultimo, il pregiudizio paventato dal ricorrente è stato qualificato di natura eminentemente patrimoniale e come tale privo del requisito dell’irreparabilità richiesto per la concessione della misura cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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